Cassazione Penale, Sentenza n. 12033/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano l'ordinanza di convalida dell'arresto sostenendo la violazione di legge relativa alla mancata sussistenza della flagranza o della cosiddetta 'quasi flagranza'. La difesa deduce che l'azione furtiva non è stata percepita né nel suo dispiegarsi né immediatamente dopo, poiché la refurtiva è stata rinvenuta solo dopo perquisizione personale e veicolare; quindi mancherebbe la stretta contiguità temporale tra il fatto e l'intervento della polizia giudiziaria.
La decisione
Il tribunale ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto applicabile l'ipotesi della 'quasi flagranza' prevista dall'art. 382, comma 1, c.p.p., osservando che le imputate sono state seguite dagli operanti subito dopo la commissione del fatto, senza mai essere perse di vista, e sono state trovate in possesso della refurtiva riconosciuta dalla dipendente della farmacia. La Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro inequivocabile collegamento con le arrestate, anche se non ha assistito direttamente al furto. I ricorsi sono stati dunque rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 382, comma 1, cod. proc. pen.
la disciplina delle tre ipotesi di flagranza e la locuzione 'immediatamente prima'
La Corte interpreta l'art. 382, c.1 come comprensivo di tre ipotesi (colto nell'atto; inseguimento subito dopo; sorpreso con cose o tracce che mostrano che il reato è stato commesso immediatamente prima). Nel caso di 'quasi flagranza' non è necessaria la diretta percezione del reato da parte della P.G.; è sufficiente l'immediata e autonoma percezione di cose o tracce inequivocabili.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 39131/2015; Sez. 4, n. 1797/2018; Sez. 2, n. 19948/2017)
principi consolidati sulla 'quasi flagranza' e sulla nozione di 'immediatamente prima'
La giurisprudenza conferma che nell'arresto in quasi flagranza non è necessario che la P.G. abbia assistito al fatto; è sufficiente che gli elementi osservati dalla P.G. consentano, con alta probabilità e in stretto rapporto temporale, di ritenere la responsabilità dell'indiziato per il reato poco prima commesso.
Massime di principio
- L'arresto in 'quasi flagranza' è lecito quando la polizia, pur non avendo visto il reato in flagrante, segue gli indiziati immediatamente dopo e trova tracce o cose che collegano inequivocabilmente le persone al reato.
- La continuità della sorveglianza (non aver perso di vista gli indiziati) rafforza la legittimità dell'intervento anche se la refurtiva è stata rinvenuta in seguito a perquisizione.
- Non è necessario che chi esegue l'arresto abbia percepito direttamente il furto: è sufficiente un'immediata e autonoma percezione degli elementi di reato da parte degli operanti.
- Se fra il fatto e l'intervento della polizia intercorre un intervallo temporale significativo o vi è una perdita di contatto con i sospetti, l'argomentazione della difesa sulla mancanza di flagranza può essere fondata.
- L'identificazione della refurtiva da parte della persona offesa o di testimoni, unita al possesso immediato degli oggetti, costituisce elemento decisivo per configurare la quasi flagranza.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe dimostrare rottura della continuità temporale o della catena di osservazione per contestare la legittimità dell'arresto; altrimenti la valutazione della P.G. sulle tracce del reato difficilmente verrà disattesa.
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