Cassazione Penale, Ordinanza n. 09901/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28/03/2025. La Corte di cassazione non esamina il merito della decisione impugnata, ma rileva che l'impugnazione è stata presentata da un difensore che, alla data di proposizione del ricorso (09/09/2025), non era ancora iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. L'iscrizione risulta infatti intervenuta solo il 20/02/2026. Per tale ragione il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo ha sottoscritto e depositato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale, in quanto il difensore non era ancora abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione al momento della proposizione dell'impugnazione. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore privo, al momento del deposito, dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- La legittimazione del difensore va verificata con riferimento alla data di proposizione del ricorso; un'iscrizione sopravvenuta all'albo speciale non sana il vizio originario.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse ipotesi espressamente previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
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