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Sentenza

Sentenza n. 260/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Siena in data 07.05.2025 con Prot. n. 0028639 e successiva proroga dell''''8.05.2025, nei confronti del richiedente protezione internazionale Hossen Md Sobir; - nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202501376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, con successiva proroga

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Siena che disponeva la cessazione delle misure di accoglienza nei suoi confronti, deducendo i vizi riportati nel ricorso, il cui dettaglio non emerge dal testo della sentenza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato, in data 13 giugno 2025, l’inserimento del ricorrente in un progetto territoriale del S.A.I. facente capo alla Società della Salute di Firenze. Il ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria depositata il 9 novembre 2025, la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che l’inserimento del ricorrente nel progetto territoriale del S.A.I. avesse fatto venire meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione del provvedimento di cessazione dell’accoglienza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità dei fatti. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha liquidato al difensore il compenso professionale di euro 2.284,50, pari alla metà dell’importo di euro 4.569,00, con applicazione del dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, conseguente al venir meno della situazione lesiva durante il giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso professionale spettante per la difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando il dimezzamento previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una misura che rimuove o supera gli effetti lesivi dell’atto impugnato e il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore deve essere liquidato secondo i criteri applicabili al patrocinio, con il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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