Cassazione Civile, Ordinanza n. 23641/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di azienda concluso il 31 gennaio 2009 tra una società cedente e una società cessionaria. In appello era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento della cessionaria, sul presupposto che essa non avesse provato l’integrale pagamento del prezzo pattuito. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello escluso il collegamento negoziale tra un precedente preliminare stipulato da un terzo e il contratto definitivo, nonostante l’asserita ammissione della controparte; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1193 c.c., per non aver imputato ai pagamenti eseguiti dal terzo il prezzo del contratto definitivo; 3) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del prezzo della cessione nella misura di euro 100.000; 4) omessa pronuncia sull’eccezione/domanda di compensazione tra quanto pagato prima del definitivo e quanto dovuto in base a quest’ultimo; 5) motivazione apparente o inesistente sul punto della compensazione; 6) violazione delle norme sulla prova della simulazione e sulla controdichiarazione scritta, assumendo che la Corte avesse ritenuto una simulazione relativa del prezzo; 7) omessa pronuncia sull’eccezione ex art. 1460 c.c. relativa ai pretesi inadempimenti della controparte; 8) motivazione apparente sull’asserito rigetto implicito di tale eccezione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, evidenziando soprattutto la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. per mancata localizzazione degli atti richiamati, l’apoditticità e l’incomprensibilità delle censure, e il mancato confronto con la ratio decidendi: la sentenza impugnata si fondava sull’inesistenza di qualsiasi collegamento tra il preliminare stipulato da un terzo e il contratto definitivo tra le società parti del giudizio, contratto che disciplinava autonomamente prezzo e modalità di pagamento senza richiami al preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, per larga parte, carenti di specificità e autosufficienza, con violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., e comunque non colpissero la ratio della decisione d’appello. In particolare, ha osservato che il rogito notarile costituiva piena prova del contenuto del contratto definitivo e che da esso non emergeva alcun rinvio al precedente preliminare né alcun collegamento negoziale utile a imputare al prezzo del definitivo i pagamenti eseguiti dal terzo. Non essendosi costituite le parti intimate, non è stata adottata statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione probatoria della Corte d’appello; la Cassazione rileva che le censure sono formulate in modo apodittico e non autosufficiente.
art. 2697 c.c.
Invocato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile e comunque non confronta la ratio decidendi.
art. 1193 c.c.
Richiamato per l’imputazione dei pagamenti; la censura è ritenuta non argomentata e priva di adeguato supporto.
art. 342 c.p.c.
Citato tra le norme asseritamente violate per l’omessa pronuncia; la censura è giudicata incomprensibile e quindi inammissibile.
art. 343 c.p.c.
Citato con riferimento alla struttura delle domande/impugnazioni; la doglianza è dichiarata inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte osserva che non sono state chiarite le domande su cui il giudice di merito avrebbe omesso di decidere.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nei motivi sull’omessa pronuncia e sulla compensazione; non viene esaminato nel merito per difetto di specificità.
art. 1241 ss. c.c.
Richiamati con riferimento all’eccezione di compensazione; la Corte esclude che vi fosse un presupposto per applicarli, data l’estraneità tra i due rapporti negoziali.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per censurare la motivazione apparente; la doglianza è respinta come priva di oggetto, perché non chiarisce la decisione effettivamente resa.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Invocato per asserita motivazione mancante o apparente; la Corte ritiene la censura inammissibile per difetto di specifica indicazione del vizio.
art. 1414 c.c.
Richiamato nel motivo sulla simulazione; la Corte osserva che non emergeva alcun elemento per ipotizzare un procedimento simulatorio.
art. 1417 c.c.
Citato in relazione alla prova della simulazione; la censura è reputata inconferente rispetto al contenuto del rogito e alla ratio della sentenza impugnata.
art. 2722 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sulla prova della simulazione; la Corte non ne fa applicazione in concreto, perché la questione è ritenuta insussistente nei termini prospettati.
art. 2725 c.c.
Citato nel motivo sulla simulazione; la Corte esclude che vi fosse base per discutere della prova della simulazione del prezzo nel caso concreto.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte ne fa applicazione decisiva: i ricorrenti non hanno localizzato gli atti richiamati né indicato con precisione il contenuto e la sede processuale dei documenti, con conseguente inammissibilità dei motivi.
art. 1460 c.c.
Richiamato per l’eccezione di inadempimento; la censura è inammissibile perché non chiarisce l’oggetto dell’eccezione e non si confronta con la ratio della decisione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la forma di trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: quando fonda le censure su atti o documenti del processo, deve localizzarli e indicarne con precisione il contenuto rilevante; la mancata osservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c. comporta l’inammissibilità.
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile se non identifica in modo chiaro e specifico la domanda o l’eccezione asseritamente trascurata dal giudice di merito; non è sufficiente trascrivere conclusioni generiche o non intellegibili.
- Le doglianze per motivazione apparente o inesistente devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo non si misura con il fondamento effettivo della decisione, è inammissibile.
- Il pagamento eseguito da un soggetto terzo in esecuzione di un diverso rapporto negoziale non può essere automaticamente imputato al prezzo dovuto in un contratto definitivo concluso tra parti diverse, in assenza di un espresso collegamento negoziale risultante dal titolo contrattuale.
- Il contenuto del rogito notarile fa piena prova, fino a querela di falso, delle pattuizioni in esso documentate; non può essere superato da mere allegazioni o da dedotte ammissioni contenute in altri atti difensivi, se il rogito non contiene richiami al diverso rapporto invocato.
- La compensazione tra crediti e debiti presuppone un rapporto giuridico rilevante e riferibile alle stesse parti e allo stesso contesto obbligatorio; non è configurabile quando le somme pretese attengano a un contratto preliminare estraneo rispetto al contratto definitivo dedotto in giudizio.
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