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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00241/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto della Corte di cassazione nella sentenza che ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che la Corte di cassazione avesse errato nell'individuare quale sentenza costituiva il presupposto della revoca: in base alla ricostruzione di Mongardini, la sospensione concessa con la sentenza del 1 dicembre 2009 (irrevocabile 8 ottobre 2010) sarebbe dovuta essere revocata di diritto per effetto della sentenza del 7 ottobre 2009 (irrevocabile 29 marzo 2011), con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'irreversibilità di quella sentenza e quindi estinzione della pena prima del verificarsi del fatto successivo e della condanna della Corte d'appello di Milano; da ciò la domanda di declaratoria di estinzione della pena e la censura sull'errata ricostruzione fattuale da parte della Cassazione.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore dedotto non rientri nei limiti dell'art. 625-bis c.p.p.: la revoca della sospensione condizionale attiene alla fase esecutiva e non stabilizza il giudicato in senso da rendere utilizzabile il rimedio straordinario per errore di fatto. Anche ove si volesse ammettere un errore nell'individuazione della sentenza presupposto della revoca, si tratterebbe di un errore di diritto o di valutazione, non di un errore percettivo e quindi non sanabile con il ricorso previsto dall'art. 625-bis. La Corte ha inoltre osservato che, al momento della concessione della seconda sospensione (1 dicembre 2009), la precedente sentenza non era ancora irrevocabile, sicché non poteva essere operante il divieto di concedere nuovamente il beneficio. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso straordinario ai soli errori materiali o di fatto rilevabili ictu oculi nella decisione della Corte di cassazione; non è strumento per correggere errori di diritto o valutazioni probatorie.

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale di diritto quando il condannato commetta, entro i termini stabiliti, un reato o una contravvenzione della stessa indole per i quali sia inflitta pena detentiva (art. 168, primo comma, n.1 e n.2 richiamati).

  • art. 172 cod. pen.

    «se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata»

    Stabilisce che il termine di prescrizione dell'esecuzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto della revoca del beneficio; occorre però individuare correttamente quale sentenza sia il presupposto.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti oltre i quali non può essere concessa la sospensione condizionale della pena in relazione alla misura cumulativa delle pene; se superati, la sospensione non può essere accordata.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma i termini e le modalità per il deposito di memorie e deduzioni dopo la decisione; la Corte ha ritenuto tardiva la memoria trasmessa via PEC dall'avvocato e quindi inammissibile ai fini del procedimento straordinario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare 3.000 euro.

  • Giurisprudenza: Sez. U sent. "Longo"

    Richiamata per i principi relativi alla necessità che la circostanza della precedente sospensione sia desumibile dagli atti a disposizione del giudice che deve decidere sulla concessione di un nuovo beneficio; nella vicenda la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato che la Corte d'appello avesse potuto conoscere la precedente concessione.

  • Giurisprudenza: Sez. U sent. "Nunziata" e altri precedenti

    Stabilisce i limiti di utilizzabilità del rimedio straordinario per errore di fatto quando la decisione della Cassazione stabilizzi effetti irrimediabili nella fase esecutiva; la Corte ha precisato che le ipotesi ammesse sono tassative e la revoca della sospensione non rientra normalmente tra esse.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di fatto immediatamente rilevabili (ictu oculi) nella decisione della Corte di cassazione; non è idoneo a correggere errori di diritto o valutazioni probatorie.
  • Le decisioni di revoca della sospensione condizionale attengono alla fase esecutiva e, salvo casi tassativamente individuati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, non stabilizzano il giudicato in modo da rendere utilizzabile il rimedio straordinario per errore di fatto.
  • Per valutare la decorrenza del termine di prescrizione dell'esecuzione (art. 172 c.p.) è essenziale individuare con precisione quale sentenza costituisca il presupposto della revoca: la prescrizione decorre dall'irrevocabilità della sentenza che effettivamente dà luogo alla revoca.
  • Se si contesta che la sospensione non avrebbe dovuto essere concessa per superamento dei limiti cumulativi (art. 163 c.p.), occorre verificare se la sentenza precedente era già irrevocabile al momento della nuova concessione; se non lo era, il divieto non operava.
  • Errori che consistono nella scorretta individuazione della sentenza presupposto della revoca o nella interpretazione delle norme applicabili sono, di regola, errori di diritto e devono essere impugnati con i mezzi ordinari (es. ricorso per cassazione) e non con il rimedio straordinario per errore di fatto.
  • La difesa che sostenga che il giudice dell'appello avrebbe dovuto astenersi dal concedere il beneficio perché risultante da atti pregressi la precedente sospensione deve fornire elementi di riscontro nel fascicolo; l'assenza di tali elementi rende infondata la censura.

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