Cassazione Civile, Ordinanza n. 08500/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso di euro 14.553,28, proposta da una società dopo che una cartella di pagamento era stata sgravata in esito a decisione favorevole al contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, in appello dell'ufficio, aveva confermato l'esito, ritenendo che il rimborso spettasse comunque all'amministrazione finanziaria e non alla concessionaria della riscossione, e che l'eventuale riparto di competenze tra Agenzia ed Equitalia riguardasse solo rapporti interni. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle entrate deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs. 112/1999, dell'art. 10 L. 212/2000 e degli artt. 68, comma 2, e 69 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, una volta riconosciuto l'indebito delle somme iscritte a ruolo, il rimborso dovesse essere eseguito dal concessionario della riscossione; aggiungeva inoltre che la società, pur essendo stata informata dello sgravio e dell'ordine di rimborso, aveva promosso due ricorsi contro l'Agenzia senza citare Equitalia, con condotta asseritamente temeraria e richiesta di condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha richiamato il principio per cui, nel regime applicabile ratione temporis, il contribuente che non riceva il rimborso d'ufficio previsto dall'art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992 deve prima sollecitarlo in via amministrativa e poi impugnare il diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), dello stesso decreto. Nel caso concreto, la società aveva chiesto il rimborso dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sentenza favorevole, e ciò radicava la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate rispetto al diniego tacito impugnato. La Corte ha inoltre valorizzato l'accertamento di fatto della CTR, secondo cui l'Agenzia aveva solo dichiarato, ma non documentato, di avere trasmesso il provvedimento di sgravio al concessionario della riscossione, presso il quale il rimborso non era stato effettivamente reperito dal contribuente. Le ulteriori questioni sull'effettiva esecuzione del rimborso sono state ritenute estranee al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 26 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112
il ricorso dell'ufficio lo invoca come norma che, in caso di somme iscritte a ruolo poi riconosciute indebite, prevede il coinvolgimento del concessionario della riscossione nell'effettuazione del rimborso
art. 10 L. 27 luglio 2000 n. 212
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei doveri dell'amministrazione, ma non decisivo ai fini dell'esito
art. 68, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
la Corte ribadisce che prevede il rimborso d'ufficio del tributo versato in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza favorevole al contribuente, generando un'obbligazione ex lege da indebito
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, ma non autonomamente decisivo nella motivazione
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
consente l'impugnazione del diniego, anche tacito, di rimborso dopo la previa sollecitazione in sede amministrativa
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato in giurisprudenza per escludere l'operatività della decadenza in questo peculiare meccanismo di rimborso d'ufficio, nel regime anteriore alla novella del 2015
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
invocato dall'Agenzia per la condanna per lite temeraria d'ufficio; la Corte, rigettando il ricorso, non accoglie tale richiesta
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la legge prevede il rimborso d'ufficio delle somme indebitamente corrisposte dopo una sentenza favorevole al contribuente, il mancato pagamento entro il termine legale non consente un'azione giudiziale immediata: il contribuente deve prima attivare la fase amministrativa con una richiesta di rimborso e solo dopo può impugnare il diniego espresso o tacito.
- La legittimazione passiva nel giudizio avverso il diniego tacito di rimborso spetta all'amministrazione finanziaria che risulta destinataria della richiesta, anche se l'esecuzione materiale del rimborso possa coinvolgere il concessionario della riscossione.
- L'eventuale riparto interno di competenze tra amministrazione finanziaria e agente della riscossione non può essere opposto al contribuente per negare la tutela sul rimborso, se non risulta provata l'effettiva attivazione del procedimento di restituzione.
- Le questioni relative alla concreta esecuzione del rimborso, una volta accertato il diritto alla restituzione e il corretto radicamento del giudizio sul diniego tacito, non incidono sulla legittimazione passiva nel processo di impugnazione.
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