Sentenza del 13/09/2018 n. 5922 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Assegno corrisposto al coniuge separato - Deduzione in caso di mancata prova dell'effettivo esborso di denaro - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione è stata esclusa. Il beneficio fiscale spetta soltanto quando il contribuente dimostri concretamente l'effettivo esborso delle somme corrisposte al coniuge separato; non è sufficiente la mera esistenza dell'obbligo risultante dal provvedimento di separazione o la dichiarazione dell'importo dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRPEF delle somme dovute come assegno di mantenimento al coniuge separato. In particolare, si discuteva se la deduzione potesse essere riconosciuta in assenza della prova dell'effettivo pagamento dell'assegno da parte del soggetto obbligato.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma consente la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ma il beneficio richiede la prova che le somme siano state effettivamente pagate. L'obbligazione astratta o il solo titolo giudiziale non dimostrano l'avvenuto esborso.
Massime di principio
- Per ottenere una deduzione fiscale relativa ad assegni di mantenimento è necessario provare sia l'esistenza dell'obbligo sia l'effettivo pagamento delle somme.
- La documentazione più idonea è costituita da strumenti tracciabili, come bonifici, assegni, ricevute sottoscritte o altra documentazione bancaria coerente con gli importi e i periodi dichiarati.
- In assenza di prova dell'esborso, l'Amministrazione finanziaria può negare la deduzione anche se l'assegno è previsto da una sentenza o da un accordo di separazione omologato.
- Il principio riguarda la deducibilità fiscale e non determina, di per sé, l'estinzione o l'inesistenza dell'obbligo civilistico di mantenimento.
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