Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1297/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per equiparazione del trattamento economico del periodo di precariato a quello dei docenti di ruolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 338/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’equiparazione del trattamento economico percepito durante il precariato a quello dei docenti di ruolo, limitatamente agli scatti di anzianità. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero l’8 maggio 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sia la sua notificazione all’Amministrazione, nonché il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario apicale. Il commissario dovrà operare nell’ulteriore termine di 60 giorni e provvedere, se necessario, anche all’allocazione delle somme in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente a fronteggiare l’inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora può essere disposta, ma nel caso concreto è stata negata per l’avvenuta nomina del commissario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la domanda è stata respinta in ragione della contestuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; il decorso infruttuoso del termine consente di procedere all’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    Disciplina la notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza è stato ritenuto idoneo a comprovare la definitività del titolo posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo conformativo.
  • Ai fini dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, occorre che il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando risulti la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un obbligo pecuniario può adottare tutti gli atti necessari al pagamento, compresi l’allocazione delle somme in bilancio, l’impegno, la liquidazione e l’ordinazione della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può respingerne la richiesta quando ritenga che la nomina del commissario ad acta costituisca una misura adeguata e sufficiente per assicurare l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.