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Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale con prot. n. M_D AB05933 REG2024 0366446 del 19.06.2024, trasmesso il 28.08.2024 e notificato in data 05.09.2024, mediante il quale il Dirigente del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 6^ Divisione, ha disposto la detrazione dell’anzianità di grado dal 25.06.2019 al 03.10.2019, con conseguente spostamento nel ruolo, nei confronti del ricorrente; - se e per quanto occorrer possa, delle Circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14.12.2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio; - se e per quanto occorrer possa, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; - nonché di ogni atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 15.10.2025 : per l’annullamento - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; - e per l’annullamento e/o la disapplicazione in parte qua del d.P.C.M. 12.10.2021 recante l’adozione delle Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202401499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di detrazione dell’anzianità di grado per il periodo corrispondente alla sospensione dal servizio dovuta all’inottemperanza all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sospeso retroattivamente dal servizio dal 15 dicembre 2021 al 24 marzo 2022 per non avere adempiuto all’obbligo vaccinale previsto per gli appartenenti alle Forze Armate, ha impugnato il successivo provvedimento con cui l’Amministrazione ha detratto dalla sua anzianità di grado il periodo della sospensione, determinando lo spostamento dell’anzianità dal 25 giugno 2019 al 3 ottobre 2019 e la postergazione nella graduatoria del ruolo. Ha dedotto la violazione dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 e dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021, sostenendo che tali disposizioni prevedessero, quale conseguenza della sospensione, soltanto la mancata corresponsione della retribuzione o di altri compensi, senza introdurre una perdita dell’anzianità di servizio o di grado. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, chiedendone l’annullamento o la disapplicazione nella parte in cui prevedeva che i giorni di assenza ingiustificata comportassero la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Ha sostenuto che tale previsione regolamentare fosse in contrasto con la disciplina legislativa di rango superiore e che il giudice dovesse disapplicarla anche in mancanza di tempestiva impugnazione. Ha infine dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e il divieto di integrazione postuma della motivazione, poiché l’Amministrazione avrebbe esplicitato solo in giudizio che la detrazione dell’anzianità costituiva conseguenza della sospensione vaccinale. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del d.P.C.m. e, nel merito, ha sostenuto che la perdita di anzianità fosse effetto implicito della sospensione e del principio secondo cui soltanto i periodi di servizio effettivamente prestati concorrono alla formazione dell’anzianità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondata la censura di violazione di legge. Ha richiamato il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 544 del 12 marzo 2025, secondo cui l’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 limita espressamente le conseguenze della sospensione alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso. Trattandosi di disciplina eccezionale, adottata in situazione emergenziale, essa non è suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva; pertanto, dalla sospensione per inottemperanza all’obbligo vaccinale non può derivare anche la detrazione dell’anzianità di servizio per il periodo corrispondente. Il TAR ha respinto l’obiezione relativa alla mancata tempestiva impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, affermando che il giudice deve disapplicare le norme regolamentari che incidano su situazioni di diritto soggettivo in contrasto con una fonte legislativa sovraordinata. Per effetto dell’accoglimento è stato annullato il provvedimento di detrazione dell’anzianità di grado. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021

    Il tenore letterale dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, è…esplicito nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso.

    La disposizione disciplina in modo esaustivo le conseguenze della sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale, limitandole alla perdita della retribuzione o di altri compensi; non consente di desumere anche la perdita dell’anzianità di servizio.

  • art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021

    È richiamato quale disposizione legislativa che, secondo il ricorrente, non prevede la detrazione dell’anzianità di servizio come conseguenza della sospensione.

  • d.P.C.M. 12 ottobre 2021

    i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio

    La previsione regolamentare, nella parte in cui introduce la perdita di anzianità, deve essere disapplicata quando contrasta con la disciplina legislativa di rango superiore.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione e al divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • La sospensione dal servizio del militare per inottemperanza all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 produce, in base all’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri compensi, ma non comporta anche la detrazione dell’anzianità di servizio o di grado.
  • Le disposizioni emergenziali che limitano il trattamento del dipendente sospeso, in quanto eccezionali, non possono essere applicate analogicamente o interpretate estensivamente per ricavarne conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle espressamente previste.
  • Un atto regolamentare non può introdurre, in contrasto con la legge, una perdita di anzianità non prevista dalla disciplina legislativa; il giudice amministrativo deve disapplicare tale previsione regolamentare quando essa incide su una situazione giuridica di diritto soggettivo.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell’atto regolamentare non impedisce la disapplicazione della disposizione regolamentare illegittima quando il giudizio riguarda un successivo atto applicativo lesivo e il contrasto con la fonte legislativa superiore è rilevante ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di motivazione

Testo integrale

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