Ordinanza n. 587/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 223/2025 del 12 giugno 2025, emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 155/2024, notificata in data 17 giugno 2025 e passata in giudicato; con la nomina fin da subito di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione e per la condanna del Ministero al pagamento di una somma di denaro per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, e con condanna al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che aveva accertato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato e ordinato la retrodatazione dell’assunzione
Esito
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito nella classe di concorso A023, con decorrenza dal 1° settembre 2023 e con ogni conseguenza giuridica ed economica, nonché l’ordine di retrodatazione dell’assunzione già effettuata. A fronte della mancata ottemperanza del Ministero, il TAR aveva accolto il precedente ricorso in ottemperanza, ordinando l’esecuzione del giudicato entro novanta giorni e nominando quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico. Quest’ultimo aveva dichiarato di rinunciare all’incarico, sostenendo di non avere competenza istituzionale, capitoli di spesa e poteri di vigilanza sulle istituzioni scolastiche e indicando come possibile organo sostitutivo la Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche o il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inefficace la rinuncia del Direttore Generale per il personale scolastico e ha confermato il suo incarico di Commissario ad acta, sollecitandolo a portarlo a termine. Il Collegio ha ritenuto che l’incarico commissariale non rientri nella libera disponibilità del soggetto designato, ma costituisca un dovere d’ufficio direttamente connesso alla posizione ricoperta. Il Commissario può rappresentare al giudice le ragioni ostative e chiedere la sostituzione, ma non può autonomamente rinunciare: la sostituzione deve essere decisa dal Tribunale. Nel merito, il TAR ha ritenuto irrilevante la mancanza, presso la Direzione Generale interessata, di specifici capitoli di bilancio o di competenze amministrative proprie, poiché il Direttore opera quale ausiliario del giudice e deve inserirsi nell’ufficio competente dell’amministrazione, assumendo in sua vece gli atti non adottati. Le risorse da utilizzare sono quelle dell’ufficio amministrativo presso il quale il Commissario deve insediarsi. La pronuncia non modifica il precedente ordine di ottemperanza, ma conferma il commissario già nominato e gli impone di concludere l’incarico. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti e al Commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Il testo richiama l’istituto del Commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ma non indica espressamente questa disposizione come base della decisione.
art. 14, comma 1, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
l’assunzione dei provvedimenti amministrativi inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, ivi compreso lo stato giuridico ed economico del personale scolastico, è devoluta alle Istituzioni scolastiche ove prestano o, in subordine, hanno prestato per l’ultima volta servizio i dipendenti
La disposizione è richiamata dal Commissario per sostenere che la gestione del rapporto di lavoro del personale scolastico spetti alle istituzioni scolastiche; il TAR la ritiene irrilevante ai fini dell’incarico commissariale, che deriva dalla funzione di ausiliario del giudice e non dalle competenze istituzionali proprie della Direzione Generale.
art. 21 l. 15 marzo 1997, n. 59
È richiamato dal Commissario in relazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche; tale argomento non incide sulla conferma dell’incarico commissariale.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123
È richiamato dal Commissario in relazione al visto di regolarità amministrativa e contabile per la liquidazione delle somme; il TAR non lo considera ostativo all’esercizio dell’incarico commissariale.
DPCM 27 ottobre 2023, n. 208
È richiamato per la riorganizzazione del Ministero e per l’attribuzione alla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche della funzione di assegnazione delle risorse finanziarie; il TAR non ritiene tale riparto interno decisivo per la funzione commissariale.
art. 13 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla l. 16 dicembre 2022, n. 204
È richiamato quale base normativa della riorganizzazione ministeriale; non fonda la decisione del TAR sulla conferma del Commissario ad acta.
Massime di principio
- L’incarico di Commissario ad acta conferito dal giudice amministrativo non è liberamente rinunciabile dal soggetto designato, poiché costituisce un dovere d’ufficio direttamente connesso alla posizione da questi ricoperta.
- Il soggetto nominato Commissario ad acta può rappresentare al giudice le ragioni per cui ritiene di non poter svolgere l’incarico e chiedere la propria sostituzione, ma la rinuncia non produce effetti autonomi e la sostituzione può essere disposta soltanto dal giudice.
- Quando opera quale ausiliario del giudice, il Commissario ad acta agisce in luogo dell’amministrazione inadempiente; l’esercizio dell’incarico non dipende dalle competenze istituzionali proprie dell’ufficio di appartenenza né dalla disponibilità, presso tale ufficio, di specifici capitoli di bilancio.
- La scelta del Commissario ad acta può ricadere su un dirigente interno all’amministrazione inadempiente anche se l’incarico non corrisponde alle sue competenze istituzionali ordinarie, quando tale designazione favorisca l’efficace esecuzione del giudicato e la conoscenza dei procedimenti amministrativi interessati.
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