Ordinanza n. 214/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’atto dirigenziale n.61 del 30.1.2026, la cui comunicazione è stata trasmessa al Comune di Fasano in data 9.2.2026, avente ad oggetto: <<PR Puglia FESR 2021 – 2027. Priorità II “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi. Approvazione graduatoria provvisoria>>, anche nella parte in cui dispone la esclusione dalla procedura selettiva del Comune di Fasano con la seguente motivazione: “nell’istanza non è presente quanto richiesto dall’Avviso a pena di inammissibilità: e) dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all’Allegato A3”; - dell’atto dirigenziale n.151 dell’11.3.2025, avente ad oggetto avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi e adozione schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, nella parte in cui viene richiesta la produzione, asseritamente a pena di esclusione, di documentazione pleonastica, come quella relativa alla dichiarazione della esistenza o meno di opere suscettibili di demolizione, posto che la proposta progettuale candidata a finanziamento dal Comune di Fasano non prevede la rimozione/demolizione di strutture, manufatti e opere esistenti nel tratto interessato dal progetto; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i verbali e le schede riportate in calce all’atto dirigenziale n.61 del 30.1.2026, nonché del comportamento silente tenuto dalla Regione Puglia all’esito della presentazione, da parte del Comune di Fasano, della istanza di riesame, ove lo stesso fosse da qualificare quale implicito rigetto della predetta istanza; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 aprile 2026: - dell’atto dirigenziale n.216 del 15.4.2026, avente ad oggetto: <<PR Puglia FESR 2021 – 2027. Priorità II “Economia Verde”. Azione 2.6 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera”. Sub Azione 2.6.2 “Interventi per il contrasto all’erosione costiera”. Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse pugliesi. Approvazione graduatoria definitiva>>; - dei verbali della Commissione di valutazione richiamati nel predetto atto dirigenziale n.216 del 15.4.2026; nonché per l’accertamento del diritto del Comune di Fasano ad essere ammesso a selezione, anche all’esito del soccorso procedimentale, nonché ad essere utilmente collocato in graduatoria, anche in conseguenza del superamento della soglia di sbarramento fissata in 60/100, avendo diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 71/100, quindi in posizione utile per l’assegnazione del finanziamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del Comune di Fasano dalla procedura regionale di selezione per il finanziamento di interventi contro l’erosione costiera, disposta nella graduatoria provvisoria e confermata nella graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Fasano ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’atto dirigenziale regionale che aveva approvato la graduatoria provvisoria ed escluso la sua candidatura per la mancata produzione della dichiarazione relativa alle eventuali rimozioni o demolizioni di strutture, manufatti e opere esistenti, prevista dall’art. 6.3, lettera e), dell’avviso pubblico e dall’Allegato A3. Ha contestato anche la legittimità della prescrizione dell’avviso, ritenendola pleonastica e non applicabile a un progetto che non prevedeva demolizioni, nonché il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza di riesame. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva e i verbali della Commissione di valutazione, chiedendo l’ammissione alla selezione, eventualmente mediante soccorso procedimentale, e l’attribuzione di 71/100 punti, con conseguente collocazione utile per il finanziamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris e di periculum in mora. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non equivoca la prescrizione dell’art. 6.3, lettera e), dell’avviso, che imponeva a pena di inammissibilità la produzione della dichiarazione di cui all’Allegato A3. L’allegato prevedeva infatti due opzioni alternative — mancata previsione oppure previsione di interventi di rimozione o demolizione — con l’espressa indicazione di barrare quella pertinente; ciò rendeva obbligatoria la dichiarazione anche quando il progetto non contemplava demolizioni. Il giudice ha inoltre ritenuto che la prescrizione non fosse illogica né imponesse un onere sproporzionato, escludendone quindi, prima facie, l’illegittimità. Il pregiudizio dedotto è stato qualificato come eminentemente patrimoniale e, per tale ragione, privo del requisito dell’irreparabilità cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 6.3, lettera e), dell’avviso pubblico regionale
dichiarazione per eventuali rimozioni – demolizioni di cui all’Allegato A3
La prescrizione è stata ritenuta chiara e obbligatoria, a pena di inammissibilità, anche quando il progetto non preveda interventi di demolizione, poiché l’Allegato A3 richiede di scegliere tra l’opzione negativa e quella positiva.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insufficienti, rispettivamente per la non manifesta illegittimità dell’esclusione e per la natura patrimoniale e non irreparabile del pregiudizio.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, una prescrizione che imponga la produzione di una dichiarazione contenente opzioni alternative deve essere adempiuta anche quando il concorrente ritenga evidente una delle opzioni, se la lex specialis richiede espressamente di indicare quella applicabile a pena di inammissibilità.
- La previsione, in un avviso pubblico, dell’obbligo di dichiarare l’assenza o la presenza di interventi di rimozione o demolizione non è illogica né sproporzionata quando consenta all’amministrazione di acquisire un’informazione espressamente rilevante per la valutazione della proposta.
- In sede cautelare, il pregiudizio consistente nella perdita o nel mancato conseguimento di un finanziamento pubblico ha natura patrimoniale e, di regola, non integra un danno irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
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