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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23227 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, per complessivi Euro 6.774,46, revocando parzialmente le agevolazioni previste per l'acquisto di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. La società aveva rivenduto parte dei terreni il 21 febbraio 2003 senza aver previamente realizzato un'edificazione significativa. Il motivo di ricorso riguardava la violazione dei termini di decadenza: secondo la contribuente, il termine triennale per il recupero delle imposte decorreva dalla data della rivendita, quando l'utilizzazione edificatoria da parte dell'acquirente originario era divenuta definitivamente ineseguibile, e non dalla scadenza del termine quinquennale previsto per l'edificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR Veneto e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la rivendita a terzi dei terreni prima della loro edificazione rende immediatamente irrealizzabile il presupposto dell'agevolazione per l'acquirente originario. Di conseguenza, il termine triennale di decadenza per notificare l'avviso di liquidazione decorre dalla registrazione dell'atto di rivendita, non dalla scadenza del quinquennio entro il quale avrebbe dovuto essere completata l'edificazione. Poiché la rivendita risaliva al 21 febbraio 2003 e l'avviso era stato notificato il 31 ottobre 2008, l'Amministrazione era decaduta dal potere di recuperare le maggiori imposte. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori, con conferma delle spese dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    Il beneficio si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto.

    L'agevolazione per l'acquisto di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati è di stretta interpretazione e richiede che sia lo stesso acquirente beneficiario a realizzare l'utilizzazione edificatoria entro cinque anni. L'attività edificatoria di un successivo acquirente non è sufficiente.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2

    Il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria è triennale.

    In caso di perdita dell'agevolazione conseguente alla rivendita del terreno non edificato, il termine triennale decorre dalla registrazione dell'atto di rivendita, poiché in quel momento l'originario proposito edificatorio diventa ineseguibile.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 17

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai termini di decadenza applicabili al recupero delle imposte ipotecarie e catastali.

  • Legge n. 448 del 2001, art. 33, comma 3

    È stata richiamata nel giudizio come base normativa delle agevolazioni fiscali oggetto di revoca, anche se la motivazione della Corte riconduce il beneficio alla disciplina della Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

  • Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Le norme agevolative fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale per l'acquisto di un'area edificabile richiede che l'acquirente originario realizzi l'edificazione entro un determinato termine, la condizione deve essere adempiuta dallo stesso acquirente e non da un successivo compratore.
  • La rivendita del terreno prima dell'edificazione può rendere immediatamente impossibile l'adempimento della condizione agevolativa; non è necessariamente necessario attendere la scadenza del termine previsto per costruire.
  • Il termine di decadenza dell'Amministrazione per recuperare le imposte ordinarie decorre, in situazioni analoghe, dal momento in cui si verifica l'evento che rende definitivamente irrealizzabile la condizione, come la registrazione dell'atto di rivendita.
  • L'Amministrazione finanziaria deve notificare l'avviso entro il termine decadenziale previsto dalla legge; una notifica successiva rende illegittimo il recupero delle maggiori imposte, anche se l'agevolazione è stata effettivamente persa.
  • La perdita dell'agevolazione può operare automaticamente in presenza dei presupposti previsti dalla legge e non richiede necessariamente una comunicazione preventiva del contribuente.

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