Sentenza del 29/08/2023 n. 25407 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha dedotto dal proprio reddito imponibile in Italia una rata (Euro 38.000) di un assegno "pension compensatoria" (una tantum, pattuito e rateizzato) pagato alla ex coniuge B.B., residente in Spagna, in quanto tale somma era stata tassata in Spagna in capo alla percipiente. L'Ufficio ha disconosciuto la deduzione ritenendola indubbiamente non ammissibile secondo il D.P.R. n. 917/1986 art. 10 comma 1 lett. c) (deducibilità limitata agli assegni periodici), iscrivendo a ruolo maggiori imposte e sanzioni. Il contribuente ha impugnato le decisioni degli organi di primo e secondo grado fino alla Cassazione, sostenendo (i) che la deducibilità dovrebbe valere alla luce del principio di simmetria quando l'assegno una tantum sia tassato nello Stato del percettore, (ii) che la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna e principi UE (non discriminazione, libera circolazione) dovrebbero impedire la duplice imposizione economica, e (in subordine) (iii) la questione di legittimità costituzionale e l'inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il TUIR (art.10, comma 1, lett. c) consente la deduzione solo per gli assegni periodici corrisposti al coniuge e quindi esclude gli assegni una tantum anche se rateizzati. Ha statuìto che il principio di simmetria ha efficacia nel solo ambito del medesimo ordinamento fiscale e non impone una deroga alla norma italiana quando il percettore è residente all'estero. Ha precisato che la Convenzione Italia-Spagna mira ad evitare la doppia imposizione giuridica sul reddito dello stesso soggetto e non è idonea a garantire la deducibilità per prevenire doppia imposizione economica tra persone diverse. Ha altresì respinto i rilievi invocati in base al diritto UE (non obbligo di armonizzazione fiscale) e dichiarato inammissibile il motivo sulle sanzioni per novità in appello. Il ricorso è dunque rigettato e A.A. condannato alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 10, comma 1, lett. c)
La disposizione limita la deducibilità agli "assegni periodici corrisposti al coniuge", escludendo gli assegni una tantum; pertanto, secondo l'interpretazione applicata, anche un assegno una tantum pagato in rate non è deducibile dal reddito del solvens fiscalmente residente in Italia.
Convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni, ratificata con L. n. 663 del 1980, art. 22
La Convenzione mira a evitare la doppia imposizione giuridica sullo stesso reddito di uno stesso soggetto passivo; non prevede rimedi per la doppia imposizione economica tra soggetti diversi (es. solvens in Italia e accipiens in Spagna) nella fattispecie in esame.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
Norma sul controllo formale delle dichiarazioni dei redditi; è la base del controllo dell'Ufficio che ha rilevato e rettificato l'indebita deduzione.
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8
Prevede nell'ordinamento italiano l'istituto dell'assegno una tantum in caso di divorzio; il fatto che tali assegni non siano tassati in capo all'accipiens nel diritto interno giustifica, nel sistema fiscale italiano, l'ineleggibilità alla deduzione per il solvens.
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, artt. 18 e 21
Richiamati per ragioni di non discriminazione e libera circolazione; la Corte ha ritenuto che il regime fiscale nazionale che esclude la deducibilità degli assegni una tantum non contrasti con tali principi, poiché l'UE non impone armonizzazione del trattamento fiscale sostanziale in questo ambito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Norma processuale amministrativa invocata dal contribuente rispetto alla contestazione delle sanzioni; la questione è stata ritenuta inammissibile perché nuova in appello.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 3
Riferimento al principio di tutela del contribuente in caso di incertezza normativa; la Corte ha considerato la doglianza inammissibile per motivi procedurali (novità).
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 153/E del 11 giugno 2009
Doc. interpretativa che sostiene che l'assegno una tantum, anche se rateizzato, non è deducibile dall'imponibile ai fini IRPEF in Italia.
Massime di principio
- In base al TUIR (art.10 c.1 lett.c) la deducibilità è riconosciuta solo per assegni periodici; assegni una tantum sono esclusi, anche se pagati in più rate.
- Il principio di simmetria fiscale (tassazione in capo al percettore e deducibilità per il pagante) opera nell'ambito del medesimo ordinamento; non produce effetti automatici quando l'accipiens è residente in un altro Stato.
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni (es. Italia-Spagna) prevengono la doppia imposizione giuridica sul reddito dello stesso soggetto, ma non garantiscono rimedi per la doppia imposizione economica tra soggetti diversi salvo espressa previsione.
- Il diritto dell'Unione non impone l'uniformità dei sistemi fiscali sostanziali; differenze nel trattamento fiscale tra Stati membri non costituiscono automaticamente violazione dei principi di libera circolazione o non discriminazione.
- Per chi si trova in situazione analoga: verificare preventivamente la qualificazione giuridica dell'assegno secondo il diritto italiano, il trattamento fiscale nel paese del percettore e le disposizioni convenzionali; la semplice tassazione dell'assegno nello Stato estero non garantisce la deducibilità in Italia.
- Se si intende ottenere deducibilità fiscale, valutare (con consulenza legale/fiscale) la possibilità di prevedere un assegno realmente periodico conforme al diritto italiano o di attivare strumenti previsti dalla Convenzione (crediti d'imposta, procedure amichevoli) quando applicabili.
- Se si impugnano sanzioni per presunta incertezza normativa, la questione deve essere tempestivamente sollevata nei gradi di giudizio precedenti: introdurre novità in appello può portare all'inammissibilità del motivo.
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