Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29059/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di €205.522,21 ritenuto profitto del reato di truffa (art.640, comma 2 c.p.). La linea difensiva sosteneva che non vi fosse una vittima individuabile: i pagamenti erano stati emessi da dipendenti pubblici che, con le proprie credenziali, avevano inserito mandati per prestazioni mai effettuate accreditando somme alla società di cui l'indagata era legale rappresentante. Pertanto, si affermava che non fosse stato ordito inganno nei confronti di un soggetto esterno ma che l'accesso al sistema informatico fosse stato solo il mezzo per eseguire i pagamenti, escludendo così gli elementi della truffa (induzione in errore della vittima e atto di disposizione patrimoniale da parte di questa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei limiti del sindacato consentito sui provvedimenti cautelari reali (art.325 c.p.p.), fosse possibile censurare solo violazioni di legge e non l'illogicità manifesta della motivazione, che andrebbe dedotta con il motivo specifico di cui all'art.606 c.p.p., lett. e). Non essendo contestata in ricorso la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale — secondo cui la ASL Napoli 1 è il soggetto effettivamente indotto in errore e ha subito il danno con conseguente profitto per la società rappresentata dall'indagata — la Corte ha confermato che l'inserimento di falsi dati nel sistema informatico è semplicemente il mezzo esecutivo della truffa, non un elemento che escluda la vittima. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2 cod. pen.

    La norma sulla truffa è stata applicata ritenendo integrati gli elementi del reato: artifici e raggiri (false attestazioni di prestazioni mai effettuate), induzione in errore della ASL e danno patrimoniale con profitto per la società rappresentata dall'indagata. L'uso del sistema informatico è qualificato come mezzo di esecuzione del reato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: è consentito il controllo solo per motivi attinenti alla violazione di legge (compresi errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali). Non è invece consentito dedurre nel ricorso per cassazione l'illogicità manifesta della motivazione se non con il motivo speciale previsto dall'art.606.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Indica il mezzo processuale appropriato per dedurre l'illogicità manifesta della motivazione (motivo di cui alla lett. e). La Corte ha richiamato che tale censura non può essere fatta, in generale, nel ricorso avverso provvedimenti cautelari reali se non rispettando le regole di cui all'art.606.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la facoltà di infliggere ammende in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Se i pagamenti sono stati effettuati in favore di una società sulla base di attestazioni false inserite nel sistema informatico dell'ente, l'ente pubblico che ha emesso il pagamento può essere considerato vittima della truffa anche se l'azione fraudolenta è passata attraverso credenziali di propri dipendenti: l'accesso informatico è mezzo, non esclude l'esistenza della vittima.
  • In materia di provvedimenti cautelari reali (es. sequestro preventivo) il sindacato in Cassazione è limitato: si possono dedurre principalmente violazioni di legge o gravi vizi della motivazione inquadrabili come errores in iudicando/procedendo; l'illogicità della motivazione richiede il motivo specifico previsto dall'art.606 c.p.p., lett. e).
  • Per contrastare efficacemente un sequestro qualificato come profitto di reato conviene concentrare i motivi in primo grado e in sede di riesame sulla ricostruzione probatoria e sulle violazioni di legge formali, documentando l'assenza degli elementi costitutivi del reato (ad esempio l'assenza di induzione in errore o di atto di disposizione della vittima).
  • Chi propone ricorso in cassazione deve prestare attenzione ai requisiti di ammissibilità e al corretto inquadramento dei motivi: motivi inammissibili o mal formulati possono comportare condanne alle spese e ammende per lite temeraria o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • L'utilizzo illecito di credenziali o di sistemi informatici come modalità esecutiva non esclude automaticamente la sussistenza del reato di truffa: è necessario dimostrare che non vi sia stata un'effettiva induzione in errore della pubblica amministrazione o che mancino altri elementi essenziali del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.