Sentenza n. 258/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 10 del 23.1.2025 del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 10 del 23 gennaio 2025 del Tribunale di Perugia, giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, la ricorrente ha dedotto di non avere ancora ricevuto il bonus né tutte le somme dovute. Ha quindi domandato l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha esaminato anche la tesi, già sostenuta in giudizi analoghi dall'Amministrazione, secondo cui il docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta mediante la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere i tempi amministrativi di lavorazione, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme spettanti in base alla sentenza civile definitiva. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni tutte le somme dovute, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito dei relativi importi. Il Collegio ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare una nuova istanza amministrativa e ad attendere senza certezza sui tempi, poiché nessuna norma impone tali adempimenti come condizione per ottenere l'esecuzione del giudicato e i doveri di correttezza e buona fede non possono tradursi in un aggravio eccessivo per il creditore. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto, per l'eventuale attività svolta, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione, pari a 500 euro annui.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il cui decorso è stato ritenuto avvenuto prima della proposizione del giudizio.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- L'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma può essere richiesta in sede di ottemperanza quando, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'Amministrazione non abbia adempiuto integralmente.
- Il creditore di una pubblica amministrazione non è tenuto, in assenza di una specifica previsione normativa, a presentare una nuova istanza amministrativa né ad attendere tempi amministrativi incerti per ottenere l'esecuzione di un giudicato di condanna già formatosi.
- I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede non possono essere interpretati in modo da imporre al creditore un ulteriore e indefinito differimento della tutela giudiziale o da subordinare l'esecuzione del giudicato a un adempimento amministrativo non previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su richiesta dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute e al rilascio o accredito del beneficio riconosciuto dalla pronuncia.
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