Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 843/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di disastro ambientale (art. 452‑quater c.p.) e incendio boschivo (art. 423 c.p.). Il ricorrente denunciava violazione e/o inosservanza di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) sostenendo l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati e la carenza motivazionale del Tribunale del riesame: le registrazioni video non fornirebbero riscontri certi, vi sarebbero vuoti nelle riprese, il Tribunale si sarebbe limitato a sposare la ricostruzione del PM senza valutare ipotesi alternative e misure meno afflittive; inoltre si contestava la sussistenza del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta la censura sulla gravità indiziaria ritenendo che la Corte di merito abbia fornito motivazione logica e congrua: scelta del luogo idoneo all'incendio come indizio, uso della facoltà di non rispondere da parte dell'indagato senza alternative spiegazioni, messaggi WhatsApp e conversazioni intercettate in cui l'indagato rivendica o minimizza l'evento, ammissione di responsabilità in colloquio con la cugina, numerosi file video relativi a incendi nelle chat, contraddizioni nell'alibi accertate dall'analisi forense, e precedente reato di danneggiamento. Anche il pericolo di reiterazione è considerato provato in via prognostica per la modalità preordinata dell'azione, le condizioni meteorologiche sfruttate, il grave danno ambientale e la precedente condotta del ricorrente. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 452‑quater cod. pen. (disastro ambientale)

    Il giudice di merito ha ritenuto integrati elementi oggettivi e soggettivi attraverso indizi (scelta del luogo, modalità e danno causato) tali da sostenere la gravità indiziaria; la Corte di legittimità non ha rilevato vizio motivazionale su tale applicazione.

  • art. 423 cod. pen. (incendio boschivo)

    Contestato come reato principale; la motivazione del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base di elementi investigativi (video, conversazioni, rivendicazioni, elementi forensi).

  • art. 423‑bis cod. pen.

    Citato nel ricorso come riferimento normativo correlato agli incendi boschivi; la decisione non si sofferma su una interpretazione autonoma di questa norma, ma valuta complessivamente la gravità indiziaria per i reati contestati.

  • art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze di custodia cautelare, in particolare il pericolo di reiterazione (lett. c), fondandosi su una valutazione prognostica degli elementi concreti (modalità del fatto, danno ambientale, precedenti). La Corte conferma che tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice del merito se adeguatamente motivata.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Il ricorrente ha invocato questo motivo per censurare violazioni di legge/ motivazione; la Corte ricorda che sotto tale parametro la revisione dei fatti è vietata e che può intervenire solo per vizio motivazionale evidente.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    Richiamata per precisare che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di una specifica occasione di reato, ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti.

  • art. 28 reg. esec. (adempimenti di cancelleria)

    Norma procedurale richiamata in dispositivo per gli adempimenti esecutivi della sentenza.

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari la Corte non può rivalutare i fatti: è ammessa solo la sindacabilità del percorso motivazionale (logica, coerenza, rispetto dei principi di diritto).
  • La gravità indiziaria va valutata in concreto dal giudice del merito; elementi come messaggi, conversazioni intercettate, ammissioni anche informali e riscontri forensi possono costituire base sufficiente se adeguatamente motivati.
  • Il silenzio dell'indagato (esercizio della facoltà di non rispondere) non esclude che il giudice possa ritenere non fornite spiegazioni alternative plausibili, se gli altri elementi risultano indizianti.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) richiede una valutazione prognostica: non è necessario indicare una specifica occasione di delinquere futura, ma deve emergere da elementi concreti la probabilità di recidiva o proclività a delinquere.
  • Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione o sull'esigenza cautelare sono inammissibili: il ricorso deve indicare precisamente i profili di vizio motivazionale cui si contesta la decisione.
  • Danni ambientali gravi e modalità preordinate dell'azione (scelta del luogo, sfruttamento di condizioni favorevoli) rafforzano la valutazione del pericolo e della gravità indiziaria, giustificando misure cautelari più afflittive quando motivato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.