Cassazione Penale, Sentenza n. 48401/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna (16/02/2021) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ferrara (14/05/2019) per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992 n. 285. Il ricorrente deduce due censure: 1) violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità basata sul presunto rifiuto del conducente di accompagnare i carabinieri al comando per gli accertamenti alcolimetrici (si contesta che tale rifiuto integri il reato contestato); 2) vizio nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che l'imputato ha una sola precedente condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione pari a 5 anni decorrente dal fatto del 10/10/2016). Essendo maturata la prescrizione successivamente alla sentenza impugnata e sussistendo i presupposti processuali per la rilevazione d'ufficio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte non ha approfondito i profili di merito sulle censure del ricorrente, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la causa estintiva impedisce di procedere a valutazioni di merito o a rilevare nullità che comporterebbero rinvio. Non sono state disposte pronunce assolutorie di merito ex art.129, comma 2, c.p.p., perché non ricorrevano le condizioni per farlo.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 7
Norma contestata come base della condanna; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito se il comportamento consistente nel rifiuto di seguire i carabinieri al comando sia assimilabile al reato previsto dall'art. 186, comma 7, in quanto la questione è stata resa irrilevante dall'intervenuta prescrizione.
codice di procedura penale, art. 129, commi 1 e 2
Applicata per dichiarare la causa di non punibilità per prescrizione (comma 1) e valutata la mancata sussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria di merito (comma 2); in conseguenza di ciò la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato quale presupposto per l'utilizzo della motivazione semplificata nella pronuncia della Corte di cassazione.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (massima giurisprudenziale citata)
Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio secondo cui, se sussiste una causa di estinzione del reato, non rilevano in sede di legittimità nullità che comporterebbero rinvio del processo.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che, in presenza di causa estintiva del reato, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata e per i limiti all'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Massime di principio
- Se, successivamente alla sentenza impugnata, matura una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio, rendendo irrilevanti per la decisione le questioni di merito che richiederebbero rinvio.
- La sussistenza di una causa di estinzione del reato inibisce in Cassazione l'esame e la pronuncia su nullità o vizi di merito che comporterebbero il rinvio al giudice di merito, per rispetto del principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
- La verifica se il rifiuto di accompagnare le forze dell'ordine al comando integri o meno l'ipotesi di reato prevista dall'art. 186 comma 7 è questione di merito che, se non resa inoffensiva da una causa estintiva, va affrontata dai giudici di merito; in caso di prescrizione intervenuta, tale verifica può rimanere inesaminata.
- Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena occorre valutare i presupposti normativi e le circostanze personali: contestazioni su tale diniego sono sindacabili in Cassazione nei limiti delle dedotte violazioni di legge; tuttavia, se il reato è estinto, la questione diventa priva di oggetto.
- Quando si valuta la possibilità di una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario che emergano con chiarezza circostanze tali da imporre l'assoluzione come mera presa d'atto; in mancanza, si procede con l'annullamento per estinzione senza rinvio.
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