Cassazione Civile, Ordinanza n. 01949/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un ente ecclesiastico, di una cartella di pagamento emessa per imposte varie, indicate come IRES, IRAP e IVA. Il ricorso era stato respinto sia in primo grado sia in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. In cassazione la parte contribuente ha proposto due motivi: il primo denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all'asserita inesistenza o insanabile nullità della notifica della cartella, con richiamo agli artt. 145 c.p.c. e 156 c.p.c. e seguenti; il secondo lamentando violazione degli artt. 7 e 10 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, sempre con riferimento alla motivazione e alla legittimità dell'atto. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, e di avere integralmente pagato il debito rateizzato, producendo le ricevute dei versamenti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia tempestivamente proposta e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando la prova del pagamento integrale del debito tributario rateizzato. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione era rimasta intimata e l'Agenzia delle Entrate si era costituita senza svolgere difese. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, richiamandone il carattere eccezionale.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla notifica, ma non esaminato nel merito per l'intervenuta rinuncia al ricorso.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della notificazione; la Corte non entra nel merito delle deduzioni.
L. 212/2000, artt. 7 e 10
Invocati dalla ricorrente per censurare la legittimità e la motivazione dell'atto impugnato; non oggetto di decisione nel merito.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente quale parametro sulla motivazione del provvedimento amministrativo o dell'atto tributario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia è ritenuta tempestiva e compiuta nelle forme previste, con conseguente estinzione del giudizio.
art. 6 D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016
La ricorrente dichiara di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla norma e di avere integralmente adempiuto al debito tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'attestazione perché la disposizione, di carattere eccezionale e sostanzialmente sanzionatorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata tempestivamente e nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorrente dimostra l'integrale pagamento del debito tributario in forza di una definizione agevolata, può essere dichiarata anche la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione integrale della pretesa tributaria priva di interesse la prosecuzione del giudizio di impugnazione.
- L'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti, trattandosi di norma eccezionale.
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