Cassazione Penale, Sentenza n. 35463/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale di Torino; il ricorrente ha successivamente, mediante dichiarazione depositata in cancelleria e tramite difensore munito di procura speciale, rinunciato al ricorso. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente ha rinunciato espressamente al gravame, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 500, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stato ordinato di mandare gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Decisione pronunciata in camera di consiglio il 14 luglio 2022.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La norma fonda l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia al gravame; la rinuncia valida e depositata in cancelleria implicando la cessazione del motivo di impugnazione porta alla declaratoria di inammissibilità e può giustificare condanne alle spese.
art. 94 disp.att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli adempimenti della cancelleria successivi alle decisioni della Corte, tra cui le comunicazioni e gli adempimenti amministrativi conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia formale e depositata del ricorso comporta che il mezzo di impugnazione venga dichiarato inammissibile: la procedura si estingue sul piano del riesame e non si entra nel merito.
- La rinuncia deve essere rituale (depositata in cancelleria e, se previsto, effettuata tramite difensore munito di procura): dichiarazioni informali o non depositate potrebbero non produrre lo stesso effetto.
- La parte che rinuncia può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie da versare alla Cassa delle ammende; l'ammontare può essere commisurato al grado di colpa nella determinazione della rinuncia.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali (spese, ammende, perdita del diritto di riesame), eventualmente chiedendo informazioni al difensore.
- La richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare l'inammissibilità facilita la pronuncia della Corte ma la causa principale dell'inammissibilità resta la rinuncia del ricorrente.
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