Cassazione Civile, Ordinanza n. 27677/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato, ai fini Ires, Iva e Irap, il corrispettivo dichiarato per la vendita di due villette a schiera, ritenendo i prezzi indicati notevolmente inferiori ai valori di mercato. In un precedente giudizio sull'accertamento, la stima dei beni era stata rideterminata in via definitiva in valori complessivi per ciascuna unità immobiliare, senza la riduzione percentuale inizialmente riconosciuta in primo grado. In sede di riscossione, tuttavia, la cartella di pagamento sarebbe stata emessa, secondo la società, in difformità dal giudicato estimativo, perché il giudice di merito avrebbe trasformato quel giudicato in una nuova valutazione a metro quadrato e avrebbe inoltre aggiunto il valore di posti auto esterni comuni, mai oggetto del giudicato. Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per violazione del giudicato e per motivazione apparente; con il secondo, in via subordinata, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost.; con il terzo, omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sempre riferiti allo scostamento della sentenza impugnata rispetto al giudicato sull'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ha rilevato che la sentenza di appello non aveva dato una risposta congrua al vero tema devoluto, cioè la verifica della corrispondenza tra la cartella di pagamento e il giudicato formatosi sull'accertamento. La motivazione è stata qualificata come lacunosa, apodittica e sostanzialmente mancante, perché fondata su affermazioni inconferenti o tautologiche (criterio a metro quadrato, superfici non contestate, valore unitario già accertato, impossibilità di una valutazione complessiva) e totalmente silente sulla contestata aggiunta del valore dei posti auto. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di II grado di Trento, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e motivare congruamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
co. 1 n. 4; co. 1 nn. 4 e 5
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza, violazione di legge e vizio di motivazione
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere la violazione del giudicato sostanziale formatosi sulla stima
art. 324 c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione del giudicato formale
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. come parametro della tutela del diritto di difesa e del giusto processo
art. 111 Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti è apparente e non consente il controllo di legittimità
art. 132 c.p.c.
la sua violazione sussiste quando manca una reale esplicitazione del percorso logico-giuridico decisorio
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al tema decisionale devoluto dal ricorrente e al dovere del giudice di pronunciarsi su esso
Massime di principio
- Nel giudizio volto a verificare la correttezza di una cartella di pagamento emessa in esecuzione di un giudicato, il giudice di merito deve accertare la effettiva corrispondenza tra l'atto esecutivo e il contenuto del giudicato stesso, interpretando quest'ultimo anzitutto sulla base del dispositivo e, solo in via residuale, della motivazione che lo sorregge.
- La portata del giudicato esterno non può essere alterata dal giudice successivo mediante una nuova valutazione nel merito di elementi già coperti dal giudicato, né mediante l'introduzione di componenti economiche o fattuali non contemplate dalla decisione definitiva.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette il controllo sull'esattezza della decisione; in tal caso si configura un vizio denunciabile in cassazione.
- Quando il motivo di gravame investe la violazione del giudicato, il giudice deve confrontarsi specificamente con i profili dedotti dalla parte; la risposta meramente assertiva, inconferente o tautologica non è sufficiente a soddisfare il minimo costituzionale di motivazione.
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