Sentenza n. 10279/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 45104 del 25.06.2025) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 25 giugno 2025 una domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il ricorso ha contestato il silenzio inadempimento e chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, con conseguente ordine al Ministero di provvedere. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato un provvedimento espresso o formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia amministrativa. Nel caso concreto risultavano integrati entrambi i presupposti: la domanda era stata presentata il 25 giugno 2025 e il Ministero non aveva concluso il procedimento né richiesto integrazioni. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, con termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il riferimento al termine generale di trenta giorni fonda l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela contro il silenzio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso, con possibile nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio inadempimento è sufficiente che sia stata presentata un’istanza formale e che sia inutilmente scaduto il termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo considerato dalla decisione è di quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’amministrazione di protrarre indefinitamente il procedimento di riconoscimento e, decorso il termine applicabile, integra silenzio inadempimento.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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