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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1130 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.D. ha impugnato un avviso di accertamento fondato su una verifica della Guardia di Finanza relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, consistenti in cessioni di beni fatturate da D.M. Tali operazioni avrebbero consentito al contribuente di dedurre costi e detrarre indebitamente l'IVA. Il ricorrente ha contestato, da un lato, la motivazione della sentenza e dell'atto impositivo, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate si fosse limitata a recepire acriticamente il processo verbale della Guardia di Finanza e, dall'altro, l'omessa o errata valutazione delle prove e della sentenza penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha giudicato adeguata la motivazione della CTR, che aveva recepito gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, considerati gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre confermato che l'atto tributario può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un altro atto, come il processo verbale di constatazione, purché ne siano riprodotti o indicati gli elementi essenziali e il contribuente possa individuare le ragioni dell'accertamento. C.D. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem

    La motivazione dell'atto impositivo è valida anche quando richiama elementi contenuti in altri atti o documenti, purché questi siano collegati all'atto notificato e ne siano riprodotti o indicati gli elementi essenziali, in modo da consentire al contribuente e al giudice di comprendere le ragioni della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può legittimamente richiamare il processo verbale della Guardia di Finanza senza ripetere integralmente tutte le verifiche, purché il richiamo sia sufficientemente specifico e renda conoscibili i fatti posti a fondamento dell'accertamento.
  • La mera contestazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia utilizzato gli esiti della Guardia di Finanza non è sufficiente: il contribuente deve confutare concretamente gli specifici indizi e le prove sui quali si fonda la pretesa fiscale.
  • Una pluralità di elementi indiziari convergenti, come la cessazione dell'impresa, l'omessa presentazione delle dichiarazioni, l'assenza delle autorizzazioni necessarie e l'inadeguatezza dei mezzi utilizzati, può dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.
  • Nel giudizio tributario, una sentenza penale non determina automaticamente l'esito della controversia fiscale: il giudice tributario deve valutare autonomamente gli elementi probatori disponibili.
  • Per contestare efficacemente un accertamento motivato per relationem occorre verificare se gli atti richiamati siano conoscibili o allegati e se l'avviso riporti gli elementi essenziali necessari per comprendere la pretesa, non limitandosi a dedurre genericamente un difetto di motivazione.

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