Cassazione Civile, Ordinanza n. 35018/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato l’esito sfavorevole alla procedura concorsuale: il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. È stata inoltre posta a carico della ricorrente principale la condanna alle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito del tribunale, che aveva revocato l’aggiudicazione e ordinato un nuovo esperimento di vendita, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (offerente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di vendita competitiva nell’ambito di un concordato preventivo. Per l’asta di un lotto, l’avviso stabiliva che la cauzione dovesse essere versata "tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi)" del termine ultimo per presentare le offerte. Un concorrente aveva versato la cauzione il 3 giugno 2022, mentre l’offerente poi aggiudicataria sosteneva che il termine scadesse il 1° giugno e che dunque il bonifico fosse tardivo; in via subordinata chiedeva la rinnovazione della vendita. Il giudice delegato aveva respinto l’istanza, ritenendo che la clausola andasse letta nel senso che sabato, domenica e festivi non si computassero solo se il termine scadeva in quei giorni, purché vi fossero tre giorni liberi tra ricezione del bonifico e gara. Il tribunale, in sede di reclamo, ha invece revocato l’aggiudicazione, ordinato la restituzione della cauzione e disposto un nuovo esperimento di vendita, reputando equivoca la formula sull’esclusione di sabato, domenica e festivi e lesiva della parità tra offerenti e dell’affidamento sulla trasparenza della gara. La procedura concorsuale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1367 e 1369 c.c.), sostenendo che il tribunale avesse erroneamente interpretato l’avviso di vendita; 2) violazione dell’art. 157 c.p.c., sostenendo che la reclamante avesse comunque partecipato alla gara e ai rilanci senza eccepire subito la tardività dell’offerta del concorrente, con conseguente sanatoria o rinuncia alla nullità. La controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale: il secondo perché fondato su un presupposto di fatto non corrispondente agli accertamenti del decreto impugnato; il primo perché l’avviso di vendita competitiva non va interpretato come un normale atto negoziale sulla base della volontà dell’autore, ma alla luce della funzione pubblicistica delle regole di gara e della necessità di assoluta chiarezza, parità di trattamento e tutela dell’affidamento degli offerenti. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 157 c.p.c.
La sanatoria per mancata tempestiva eccezione della nullità presuppone che la parte abbia avuto effettiva conoscenza del vizio e abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di farlo valere; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un fatto non risultante dagli atti.
art. 1362 c.c.
I criteri di interpretazione contrattuale non sono stati ritenuti decisivi per l’avviso di vendita competitiva, che va letto in funzione delle regole della procedura e non secondo la volontà soggettiva dell’estensore.
art. 1367 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto a un avviso di vendita soggetto a regole di trasparenza e parità tra offerenti.
art. 1369 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare l’equivocità della clausola dell’avviso di vendita.
art. 107 l.fall.
La liquidazione dell’attivo mediante vendita competitiva deve garantire massima informazione, ampia partecipazione, parità tra offerenti e tutela dell’affidamento, con condizioni chiare e immutabili.
art. 182 l.fall.
La disciplina della liquidazione competitiva richiamata dall’art. 107 l.fall. viene applicata anche alla procedura di concordato preventivo per il tramite di questa norma.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso un provvedimento che incide direttamente sull’aggiudicazione di un bene in vendita competitiva, il provvedimento ha natura decisoria ed è quindi, in linea di principio, suscettibile di ricorso per cassazione se definitivo e incidente su diritti soggettivi.
- L’avviso di vendita competitiva non si interpreta come un ordinario atto negoziale secondo la volontà dell’autore, ma in funzione delle regole della procedura, della trasparenza della gara e della tutela della parità tra gli offerenti.
- Nelle vendite competitive concorsuali la chiarezza delle condizioni di gara è essenziale: un’ambiguità oggettiva sulle modalità o sui termini di versamento della cauzione può compromettere sin dall’origine la parità di trattamento e l’affidamento degli offerenti.
- La deduzione di una sanatoria ex art. 157 c.p.c. richiede che la parte abbia effettivamente conosciuto il vizio e abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di farlo valere; il motivo che presupponga fatti diversi da quelli accertati dal giudice di merito è inammissibile.
- In sede di legittimità, la censura che mira a una diversa ricostruzione del fatto, sotto forma di violazione di legge, è inammissibile quando non si confronta con gli accertamenti contenuti nel provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34999/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →