Sentenza n. 134/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 05.03.2021, di irrogazione al Ten. Col. -OMISSIS- della sospensione disciplinare per mesi 12 dall’impiego, ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379 del D. Lgs. n. 66/2010, - quali atti presupposti: - del parere del Comandante Ten. Col. f.(alp.) spe RN -OMISSIS-, contenuto all’interno dello stralcio dello specchio riepilogativo, concernente la posizione del Ten. Col. -OMISSIS- (nota prot. -OMISSIS-), e della proposta, riportata all’interno della nota contenente gli elementi di valutazione del giudicato penale ai fini disciplinari (nota prot. -OMISSIS-), di conclusione del procedimento con un provvedimento disciplinare di stato; - della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Generale Comandante del Comando “Truppe Alpine” ha disposto che “il Ten. Col. -OMISSIS- sia sottoposto ad inchiesta formale disciplinare, ai sensi dell’art. 1377 e ss del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66”; - della nota del -OMISSIS-, con cui l’Ufficiale inquirente, Col. -OMISSIS-, ha proceduto alla contestazione degli addebiti nei confronti del ricorrente, invitando quest’ultimo a nominare un difensore di fiducia (Militare e Avvocato del libero foro), a presentarsi nel giorno indicato per la presa visione degli atti, producendo all’esito della consultazione eventuali giustificazioni e documenti, e a presentare le deduzioni difensive finali, avverso la “relazione riepilogativa”; nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi, adottato a seguito di procedimento penale concluso per prescrizione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto disciplinare deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione dell’art. 1370, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 e delle pertinenti disposizioni della Guida tecnica sulle procedure disciplinari, nonché eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse recepito in modo pedissequo e aprioristico le risultanze del procedimento penale, senza procedere a un autonomo accertamento e a un’autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare. In particolare, ha lamentato il mancato rilievo attribuito alla richiesta del pubblico ministero di assoluzione per uno degli episodi contestati, l’utilizzo selettivo delle intercettazioni telefoniche e il trascurato esame degli elementi ritenuti favorevoli. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di gradualità della sanzione, ritenendo sproporzionata la sospensione di dodici mesi. Il procedimento penale si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, pur avendo il giudice penale ritenuto pienamente provata l’ipotesi di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione relativa a una prima persona e non sufficientemente provata quella relativa a una seconda persona.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la prescrizione del reato non impedisse all’Amministrazione militare di esercitare il potere disciplinare né di utilizzare le risultanze del procedimento penale. L’Amministrazione può valorizzare gli atti e gli elementi probatori formatisi nel procedimento penale, anche per ragioni di economicità e considerata l’assenza di poteri investigativi comparabili a quelli della polizia giudiziaria, purché ne valuti autonomamente la rilevanza disciplinare. Nel caso concreto, il Direttore Generale ha esaminato gli atti del procedimento disciplinare, la sentenza penale e le intercettazioni telefoniche, traendone una valutazione autonoma circa la conoscenza e il coinvolgimento del ricorrente nell’attività di prostituzione esercitata nell’immobile da lui reperito e subaffittato a scopo di lucro. La mancata prova dell’episodio relativo alla seconda persona non incideva sull’episodio relativo alla prima, ritenuto pienamente provato dal giudice penale. L’Amministrazione poteva inoltre privilegiare il contenuto oggettivo delle intercettazioni rispetto alla deposizione dibattimentale della persona offesa. Quanto alla dosimetria, il TAR ha affermato che la scelta e la misura della sanzione disciplinare militare sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità o palese arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. La motivazione dell’Amministrazione è stata ritenuta logicamente coerente e idonea a giustificare la sospensione di dodici mesi. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 885 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento normativo della sanzione disciplinare di stato applicata al militare.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale base normativa del procedimento e della sanzione disciplinare militare.
art. 1379 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento dell’irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego.
art. 1370, comma 1, d.lgs. 66/2010
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare; il TAR ha ritenuto rispettato tale principio.
artt. 712, 713 e 732 d.P.R. 90/2010
Individuano i doveri di contegno, di rispetto del giuramento e di salvaguardia del prestigio dell’Istituzione militare, applicabili anche alle condotte tenute in contesti privati.
art. 531 c.p.p.
Richiamato nella sentenza penale per dichiarare il non doversi procedere per prescrizione dei reati contestati.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La conclusione del procedimento penale per prescrizione non impedisce all’Amministrazione militare di esercitare il potere disciplinare in relazione ai medesimi fatti, poiché la responsabilità disciplinare è autonoma rispetto a quella penale.
- L’Amministrazione disciplinare può utilizzare le risultanze del procedimento penale, compresi gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, senza dover svolgere ulteriori accertamenti identici, purché proceda a una valutazione autonoma della loro rilevanza ai fini disciplinari.
- Nell’esercizio del potere disciplinare militare, l’Amministrazione può attribuire maggiore attendibilità a elementi oggettivi e univoci, quali intercettazioni telefoniche valorizzate nella sentenza penale, rispetto a dichiarazioni testimoniali ritenute meno attendibili, purché la scelta sia motivata e logicamente coerente.
- La discrezionalità dell’Amministrazione militare nella scelta e nella dosimetria della sanzione disciplinare è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità o palese arbitrarietà.
- La mancata prova di uno degli episodi contestati non impedisce l’irrogazione della sanzione disciplinare quando un distinto episodio risulti autonomamente accertato e sia sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare.
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