Cassazione Penale, Ordinanza n. 24221/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi, con contestazione anche della recidiva specifica e infraquinquennale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva pedissequamente le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa motivazione sul c.d. falso innocuo; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata devoluta in appello con specificità. Sono stati inoltre presentati motivi aggiunti, ritenuti inammissibili sia per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale sia perché tardivi rispetto al termine di quindici giorni anteriori all'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze di appello, osservando che la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale non era manifestamente illogica e che l'opposta versione del ricorrente non era supportata da elementi probatori affidabili. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di devoluzione in appello, richiamando il principio per cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non specificamente sottoposte al giudice di merito, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima. L'inammissibilità si è estesa ai motivi aggiunti, anche perché depositati tardivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
le questioni non devolute con specificità al giudice di appello non possono essere riproposte in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili prima
art. 585, comma 4, c.p.p.
i motivi aggiunti al ricorso per cassazione devono rispettare il termine di quindici giorni anteriori all'udienza, da computarsi a giorni liberi; in difetto sono tardivi
art. 620 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; non determinabile
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in suo favore
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, rende il motivo inammissibile.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo astratto o meramente assertivo, contrapponendo una diversa ricostruzione fattuale non sorretta da elementi probatori idonei, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente congrua.
- Le questioni non devolute al giudice di appello con adeguata specificità non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.
- L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti; inoltre questi ultimi devono essere depositati nel termine previsto, a pena di tardività e inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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