Sentenza del 02/10/2018 n. 6698 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Studi di settore - Integrazione dei motivi - Necessità - Mancato contraddittorio - Accertamento - Nullità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento è stato fondato sul mero scostamento tra il reddito dichiarato e i risultati degli studi di settore, senza un effettivo e obbligatorio contraddittorio preventivo con il contribuente. La sentenza afferma che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: lo scostamento dagli standard non è sufficiente, da solo, a rendere la pretesa tributaria grave, precisa e concordante. L'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard utilizzato e valutare le giustificazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto nullo perché l'Amministrazione non ha instaurato il necessario contraddittorio preventivo. Solo dopo un contraddittorio effettivo, nel quale il contribuente abbia formulato motivazioni specifiche e non una mera contestazione astratta dello studio di settore, può operare l'inversione dell'onere della prova a suo carico. L'Amministrazione deve inoltre motivare adeguatamente perché ritiene non condivisibili le spiegazioni del contribuente.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo, ma, quando viene applicata mediante studi di settore, la pretesa deve essere sostenuta da elementi ulteriori rispetto al semplice scostamento dagli standard e deve essere preceduta dal contraddittorio con il contribuente.
Studi di settore
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. La loro gravità, precisione e concordanza non deriva automaticamente dal solo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, ma richiede una verifica concreta dell'applicabilità dello standard e una valutazione delle spiegazioni del contribuente.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati sugli studi di settore, il contraddittorio con il contribuente è un passaggio obbligatorio; la sua omissione comporta, in linea generale, la nullità dell'accertamento.
- Il semplice scostamento dagli standard non basta a fondare la pretesa fiscale: l'Amministrazione deve dimostrare perché lo standard sia concretamente applicabile al caso specifico.
- L'avviso di accertamento deve indicare e valutare le ragioni addotte dal contribuente durante il contraddittorio; una motivazione generica o apparente può determinarne l'illegittimità.
- Il contribuente deve partecipare al contraddittorio con spiegazioni specifiche, documentate e riferite alla propria situazione; la mera negazione dell'applicabilità dello studio di settore potrebbe non essere sufficiente.
- L'onere della prova si trasferisce sul contribuente solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere iniziale mediante uno standard concretamente applicabile, adeguatamente motivato e sottoposto a contraddittorio.
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