Cassazione Penale, Sentenza n. 40340/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per truffa aggravata ai danni del Comune di Milano e per falso in atto pubblico fidefaciente. Contro la decisione sono stati proposti sei motivi: 1) contestazione dell'integrazione probatoria richiesta dal giudice (esibizione in originale della nota del 25/9/2018) ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p.; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite da un diverso procedimento (artt. 266 e 270 c.p.p.) per assenza di connessione sostanziale; 3) nullità per mancato deposito dei brogliacci e dei supporti informatici delle intercettazioni (art. 415-bis c.p.p.); 4) insufficienza della prova circa l'elemento soggettivo e contraddizioni nella ricostruzione dei giudici di merito; 5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. nel bilanciamento delle circostanze personali e della tenuità del fatto; 6) censura sul trattamento sanzionatorio ritenuto sproporzionato rispetto alla natura e all'entità della violazione (sanzione pecuniaria di 169 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili il primo e il terzo motivo (discrezionalità del giudice nel disporre integrazioni probatorie e assenza di nullità per omissione del brogliaccio/deposito supporti, sanata dal rito abbreviato). Ha invece accolto il secondo motivo: le intercettazioni disposte in altro procedimento non potevano essere utilizzate nel processo contro il ricorrente in mancanza di una motivazione chiara e di riscontri logico-fattuali circa la sussistenza di un vincolo di connessione sostanziale tra i reati (art. 12 c.p.p.). Per difetto motivazionale sulla connessione la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. L'accoglimento del motivo relativo alle intercettazioni ha assorbito le altre censure, pur rilevando la Corte di Cassazione dubbi sulla forza logica della ricostruzione di merito (rilevanza di un atto eventualmente falso ma sostanzialmente inutile e prova della reale attività di polizia giudiziaria svolta dal Mautone).
Norme richiamate
art. 142, comma 8, Codice della Strada
Norma che disciplina le sanzioni per violazioni dei limiti di velocità; costituisce il fatto materiale per cui è stata elevata la sanzione amministrativa impugnata e da cui nasce la richiesta di giustificazione
art. 4, legge 24 novembre 1981, n. 689
Consente l'annullamento di sanzioni amministrative in autotutela; qui rilevante perché è stato chiesto l'annullamento della sanzione tramite una lettera giustificativa
art. 441, comma 5, Codice di Procedura Penale
Consente al giudice, anche d'ufficio, di disporre integrazioni probatorie; la Corte ha confermato che la decisione del giudice di merito sulla necessità dell'integrazione è discrizionaria e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 266, Codice di Procedura Penale
Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ricorda che risultati di captazioni autorizzate in un procedimento non sono automaticamente utilizzabili in altri procedimenti se non sussiste un legame sostanziale tra i fatti
art. 270, Codice di Procedura Penale
Prevede ipotesi di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state autorizzate (compresa la nozione di 'procedimento diverso'); la Corte sottolinea che l'utilizzo è ammesso solo se esiste un vincolo sostanziale/di connessione tra i reati e richiede motivazione concreta
art. 415-bis, Codice di Procedura Penale
Regola il deposito dei brogliacci e dei supporti magnetici; la Corte ha affermato che l'omesso deposito non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni e che eventuali nullità sono state sanate dalla scelta del rito abbreviato
art. 178, lett. c, Codice di Procedura Penale
Prevede le nullità a regime intermedio; la Corte ha osservato che talune nullità derivanti da vizi formali sono state sanate nel processo in rito abbreviato
art. 12, Codice di Procedura Penale
Norma sulle ipotesi di connessione tra procedimenti; la Corte la usa come parametro per valutare l'unitarietà sostanziale dei procedimenti e la legittimità dell'utilizzo delle intercettazioni acquisite in altro procedimento
art. 131-bis, Codice Penale
Disciplina il bilanciamento per le attenuanti e la misura della pena; la difesa aveva invocato la sua applicazione per la tenuità del fatto, ma la Corte ha rilevato che i giudici di merito non hanno esplicitamente valutato questi elementi, anche se la sentenza è stata annullata per motivi procedurali
Massime di principio
- Le intercettazioni eseguite in un procedimento non sono automaticamente utilizzabili in altri procedimenti: è necessaria la dimostrazione di un legame sostanziale (connessione ex art. 12 c.p.p.) tra i fatti altrimenti l'utilizzo è illegittimo
- La decisione del giudice di merito di disporre integrazioni probatorie (es. richiesta dell'originale di un documento) è in larga parte discrezionale e difficilmente censurabile in Cassazione salvo evidente carenza motivazionale
- L'omesso deposito dei brogliacci o dei supporti non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità delle intercettazioni; talune nullità possono essere sanate dal rito scelto (es. rito abbreviato)
- In caso di annullamento per vizi relativi all'utilizzabilità di prove fondamentali (come le intercettazioni), il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche la valutazione degli altri profili di responsabilità e della sanzione alla luce delle regole probatorie corrette
- Nelle contestazioni di falso documentale o attestazione di servizi, la Corte valuta la rilevanza materiale dell'atto (se induceva in errore e ha prodotto un vantaggio ingiusto) e la competenza dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione può incidere sulla rilevanza probatoria dell'atto
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio (tenuità del fatto, art. 131-bis) richiedono che il giudice esprima in modo specifico il bilanciamento delle circostanze e le ragioni del rigetto di attenuanti; in assenza di ciò possono essere oggetto di censura e valutazione nel merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40308/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40309/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40312/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40313/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40314/2024 del 04/11/2024
- Sentenza penale · 4 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40318/2024 del 04/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →