Cassazione Penale, Sentenza n. 60/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 8 luglio 2021 del Tribunale per il riesame che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del 3 maggio 2021 del Tribunale di Roma che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (anche con assistenza elettronica) presso l'abitazione parentale a Casoria. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che le nuove dichiarazioni testimoniali acquisite durante l'istruttoria avevano attenuato il quadro indiziario e che il tribunale avrebbe motivato con fatti non contestati e circostanze estranee, omettendo di valutare la congruità della misura domiciliare richiesta in luogo distante dal teatro dei fatti e dal domicilio della persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda di mera sostituzione della misura (attenuazione "orizzontale" del presidio cautelare) fosse incoerente con il petitum rispetto alla causa petendi, poiché l'applicazione e il mantenimento di una misura cautelare richiedono la sussistenza di indizi gravi di colpevolezza e la sola diversa intensità della misura dipende dalle esigenze cautelari. La Corte ha confermato che permaneva la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce del metodo mafioso contestato e dei riscontrati profili di contiguità con i Senese, ritenendo congrua l'adeguatezza della custodia in carcere. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa per le ammende, ordinando la comunicazione della sentenza al detenuto.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello avverso i provvedimenti cautelari; la Corte sottolinea il principio devolutivo limitato dell'appello cautelare e la funzione di verificare la stabilità del giudicato cautelare formatosi in sede genetica e nei riesami precedenti.
art. 299 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale collegato alla formazione e motivazione dei provvedimenti cautelari; evocato in tema di presunta violazione delle regole di motivazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce la necessità degli indizi gravi di colpevolezza per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte afferma che la mera riduzione della "quantità" di prove non legittima automaticamente una misura meno afflittiva se permangono indizi gravi.
art. 275 cod. proc. pen.
Regola i tipi di misure cautelari e la loro adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari; la Corte ricorda che il tipo di misura dipende dalla consistenza, pregnanza, intensità ed attualità delle esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce la pericolosità sociale anche tramite elementi prognostici e personali; la Corte evidenzia che pericolosità e gravità vanno valutate congiuntamente su fatti storicizzati e sulla personalità dell'agente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali in base a questa norma.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicazione della sentenza al detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Massime di principio
- La mera acquisizione di nuove dichiarazioni testimoniali non è automaticamente sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive: occorre dimostrare un effettivo depauperamento della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p.
- La domanda di attenuazione della misura (sostituzione "orizzontale") deve essere coerente con la causa petendi; non è ammissibile basare la richiesta solo su un generico rilievo probatorio senza contestare la sussistenza degli indizi gravi.
- Quando il fatto è commesso con "metodo mafioso" sussiste una presunzione temperata di adeguatezza della misura di massima afflittività: questo peso probatorio rende più difficile ottenere misure alternative alla detenzione.
- Il giudice dell'appello cautelare può ancorare la propria decisione alla precedente stabilità del giudicato cautelare; provvedimenti cautelari 'stabilizzati' in più sedi sono di difficile revisione se l'istruttoria in corso non ha significativamente scalfito il quadro indiziario.
- Elementi di contiguità o rapporti dell'imputato con soggetti ritenuti inseriti in ambienti mafiosi, anche se non direttamente contestati come fatti di reato, possono essere valutati in chiave prognostica ai fini della pericolosità sociale e dell'attualità delle esigenze cautelari.
- In sede di impugnazione cautelare il sindacato sulla motivazione è limitato: la Corte valuta la logicità e le massime di esperienza adottate dal giudice, e vizi motivazionali evidenti sono necessari per riformare il provvedimento.
- In casi analoghi, è più efficace per la difesa argomentare sul superamento del presupposto degli indizi gravi (art. 273) con prove concrete e non solo sulla proporzionalità della misura rispetto alla situazione territoriale o domiciliare proposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36/2022 del 05/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →