Sentenza del 22/06/2017 n. 3776 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cessione a titolo oneroso di azienda pervenuta a titolo di donazione - necessità di considerare l'operazione nel suo complesso - sussiste - Regime di neutralità ex art. 58 del DPR 917/1986 - imponibilità delle plusvalenze in misura pari ai plusvalori maturati in capo al donante - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di un'azienda precedentemente acquisita dal cedente mediante donazione. Il punto centrale è stabilire se la cessione debba essere valutata isolatamente, considerando il valore dell'azienda al momento della donazione, oppure nel complesso, applicando il regime di neutralità fiscale previsto per il trasferimento dell'azienda donata. È stato ritenuto necessario considerare l'intera operazione e mantenere, in capo al donatario, i medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante.
La decisione
La cessione onerosa dell'azienda genera plusvalenze imponibili calcolate sulla differenza tra il corrispettivo di cessione e i valori fiscali originari dell'azienda, senza assumere come valore fiscalmente riconosciuto quello eventualmente attribuito in occasione della donazione. Per effetto della neutralità prevista dall'art. 58 del DPR 917/1986, il donatario subentra nei valori fiscali del donante; pertanto, sono imponibili anche i plusvalori maturati durante il periodo di possesso del donante.
Norme richiamate
DPR 917/1986, art. 58
Il trasferimento dell'azienda per donazione avviene in regime di neutralità fiscale: il donatario assume l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante, senza riconoscimento immediato dei maggiori valori.
DPR 917/1986, art. 86
Disciplina le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione dei beni relativi all'impresa. Nel caso esaminato, la plusvalenza deve essere determinata considerando i valori fiscali ereditati dal donatario dal donante.
DPR 917/1986, art. 88, comma 3
Richiamato nel contesto della disciplina fiscale dei trasferimenti e dei componenti positivi di reddito; il testo fornito non specifica un'ulteriore interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Quando un'azienda ricevuta per donazione viene successivamente ceduta, la cessione deve essere valutata considerando la continuità fiscale tra donante e donatario.
- Il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda donata non coincide necessariamente con il valore attribuito dalle parti o con il valore economico al momento della donazione, ma resta quello già riconosciuto in capo al donante.
- In caso di successiva vendita, la plusvalenza imponibile comprende anche l'incremento di valore maturato durante il periodo in cui l'azienda era posseduta dal donante.
- Il trasferimento per donazione non consente, di regola, di azzerare o riallineare fiscalmente i plusvalori latenti dell'azienda; tali plusvalori vengono tassati quando si verifica la successiva cessione onerosa.
- Per determinare correttamente la plusvalenza occorre ricostruire l'intera sequenza trasferimento per donazione-cessione, verificando i valori fiscali originari e il corrispettivo della vendita.
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