Ordinanza n. 126/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 6.11.2025, notificato alla ricorrente in pari data, con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Area Metropolitana di Napoli ha rigettato l’istanza di interdizione post-partum ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presentata in data 3 ottobre 2025 dalla Dott.ssa -OMISSIS- (doc. 02 – provvedimento ostativo); - della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2025 con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS- ha decretato il trasferimento dell’odierna Ricorrente alla gestione della biblioteca (doc. 11 – provvedimento trasferimento); - per quanto occorrer possa, della nota del 23.10.2025 con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Area Metropolitana di Napoli ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di interdizione post-partum ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (doc. 07 – preavviso di provvedimento ostativo); - nonché di ogni di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti da parte del ricorrente ed avverso i quali si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 18 dicembre 2025: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 01.12.2025, notificato alla ricorrente in pari data, con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Area Metropolitana di Napoli ha rigettato l’istanza di interdizione post-partum ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presentata in data 3 ottobre 2025 dalla Dott.ssa -OMISSIS- (doc. 18 – secondo provvedimento ostativo); - del provvedimento n. -OMISSIS- del 6.11.2025, notificato alla ricorrente in pari data, con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Area Metropolitana di Napoli ha rigettato l’istanza di interdizione post-partum ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presentata in data 3 ottobre 2025 dalla Dott.ssa -OMISSIS- (doc. 02 – primo provvedimento ostativo); - della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.10.2025 con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS- ha decretato il trasferimento dell’odierna Ricorrente alla gestione della biblioteca (doc. 11 – provvedimento trasferimento); - per quanto occorrer possa, della nota del 23.10.2025 con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Area Metropolitana di Napoli ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di interdizione post-partum ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (doc. 07 – preavviso di provvedimento ostativo); - nonché di ogni di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti da parte del ricorrente ed avverso i quali si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso; E PER IL RISARCIMENTO di tutti i danni subiti e subiendi dalla Ricorrente a causa dell’illegittima sequenza dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’interdizione post-partum ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 151/2001, unitamente al trasferimento della docente alla gestione della biblioteca e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente supplente con contratto a tempo determinato presso un istituto scolastico e assegnata a un posto di sostegno psicofisico, ha impugnato il primo diniego dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla domanda di interdizione post-partum presentata il 3 ottobre 2025, il trasferimento disposto dal dirigente scolastico alla gestione della biblioteca e il relativo preavviso di rigetto, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il nuovo provvedimento del 1° dicembre 2025, adottato all’esito del riesame disposto in sede cautelare, nonché gli atti presupposti e il precedente diniego. La contestazione riguardava la ritenuta illegittimità del diniego dell’interdizione post-partum ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 151/2001, in relazione ai rischi connessi alle mansioni svolte e all’ambiente scolastico, nonché la legittimità della diversa articolazione dell’orario e dell’assegnazione ad altre mansioni.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che il rinnovato esercizio del potere amministrativo avesse tenuto adeguatamente conto dell’interesse della ricorrente e non fosse in contrasto con i precedenti provvedimenti cautelari monocratici. Ha inoltre ritenuto che gli accorgimenti adottati dalla dirigenza scolastica fossero verosimilmente idonei a eliminare il rischio specifico e concreto collegato allo svolgimento dell’attività di sostegno scolastico, riconducendo il rischio residuo alla permanenza nell’ambiente scolastico a un rischio generico ed eventuale. Nei limiti propri del sindacato cautelare sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, il nuovo diniego è stato quindi ritenuto immune dalle censure, compresa quella relativa alla violazione dell’art. 17, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 151/2001. È stato ravvisato il difetto di fumus boni iuris e la domanda cautelare è stata respinta. Le spese della fase sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 151/2001
La disposizione è stata ritenuta non violata, poiché, in base alla valutazione sommaria, la diversa articolazione dell’orario e l’assegnazione ad altre mansioni avevano eliminato il rischio specifico e concreto connesso all’attività lavorativa.
art. 55 c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la valutazione della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego dell’interdizione post-partum può essere ritenuto legittimo quando l’amministrazione dimostri di avere riesercitato il potere considerando l’interesse della lavoratrice e adottando modifiche organizzative idonee a eliminare il rischio specifico e concreto connesso alle mansioni svolte.
- Il rischio meramente generico ed eventuale derivante dalla sola permanenza in un ambiente scolastico, distinto dal rischio specifico collegato alle mansioni, non è sufficiente, in una valutazione cautelare, a fondare il riconoscimento dell’interdizione post-partum.
- Il sindacato cautelare del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità amministrativa resta circoscritto alla verifica sommaria della non manifesta illegittimità dell’azione amministrativa e della sussistenza del fumus boni iuris.
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