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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1832/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perre impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per il possesso e detenzione di più armi con matricola abrasata e altri reati connessi. Il ricorrente deduceva tre censure: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione di legge penale riguardo alla valutazione delle intercettazioni e all'attribuzione della responsabilità, sostenendo travisamento della prova e interpretazioni non corrispondenti ai fatti (diverse armi e diversa cancellazione matricola); (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il ruolo marginale e l'assenza di precedenti penali; (3) violazioni in materia di determinazione della pena (art. 81 c.p. e art.125 c.p.p.), con contestazione della quantificazione della pena base e della spiegazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto il primo motivo generico e non diretto ad affrontare specificamente le argomentazioni della motivazione d'appello, confermando la valutazione di merito sulla riconducibilità delle armi a Perre desunta dalle intercettazioni e dalla perquisizione (pistola 9x21 con matricola abrasa). Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte territoriale ha motivato congruamente il rigetto delle attenuanti generiche richiamando la gravità dei fatti (pluralità e qualità delle armi, matricola abrasa). Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la motivazione ha spiegato la scelta della pena sopra il minimo edittale e la commisurazione degli aumenti per continuazione; pertanto il rigetto del ricorso è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in quanto contestata la responsabilità in concorso; la Corte non ha ritenuto irriguardosa la ricostruzione della partecipazione dell'imputato alla condotta criminosa.

  • art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975

    Norme sulla detenzione e porto di armi: utilizzate per la qualificazione dei reati relativi alla detenzione di più armi, una con matricola abrasa, e giustificano la gravità considerata ai fini della pena.

  • art. 2 legge n. 895/1967

    Norma richiamata nella riqualificazione di alcuni capi: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti ai sensi della normativa sulla materia trattata.

  • art. 7 in relazione agli artt. 2 e 4 legge n. 895/1967

    Richiamo normativo usato nella riqualificazione dei reati contestati al capo 1; la Corte territoriale ha motivato la nuova qualificazione sulla base degli elementi probatori.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente come principio di valutazione probatoria; la Cassazione ha osservato che il ricorso non ha affrontato specificamente la motivazione d'appello e che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa ai giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto il rispetto dei limiti di impugnazione per la cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e ritenuto inammissibile.

  • art. 27 Cost.

    Evocata dal ricorrente in relazione al principio di umanità della pena e alla necessità di mitigazione; la Corte ha ritenuto che la gravità dei fatti giustificasse il rigetto delle attenuanti.

  • art. 125 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e la quantificazione congrua.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valutato che la gravità e le modalità della condotta ostavano al riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione all'esame delle circostanze attenuanti: la Corte ha sottolineato che l'esclusione delle attenuanti è questione di fatto con motivazione non sindacabile se congrua.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella censura sugli aumenti per continuazione; la Corte ha spiegato che gli aumenti sono stati quantificati in modo proporzionato e motivato.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato nella contestazione sulla motivazione della pena: la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti di motivazione richiesti.

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto di competenza dei giudici di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • In caso di 'doppia conforme' (motivazione di primo grado richiamata in appello), le due motivazioni si integrano e formano un unico corpo valutativo che limita il sindacato di legittimità.
  • L'esclusione delle attenuanti generiche è possibile quando il giudice di merito offre una motivazione congrua basata sulla gravità e sulle modalità della condotta; tale valutazione è anch'essa in gran parte insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • La presenza di più armi, la loro diversa natura, efficienza offensiva e l'abrasione della matricola costituiscono elementi di particolare gravità ai fini della determinazione della pena.
  • La quantificazione degli aumenti per continuazione deve essere motivata ma la Cassazione ammette valutazioni di merito non eccessivamente formalistiche se l'incremento complessivo risulta proporzionato.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.

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