Ordinanza n. 1553/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Napoli in data 09/3/2026, protocollo n. Cat.A12/2026/Imm/1Sez/Dinieghi/104, notificato in data 11/5/2026, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo de diritti e interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, recante anche ordine di allontanamento dal territorio nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Napoli che aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e aveva disposto anche il suo allontanamento dal territorio nazionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha dedotto profili di difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non aveva adeguatamente considerato gli elementi favorevoli sopravvenuti o comunque conosciuti prima della decisione. In particolare, risultavano documentati un rapporto di lavoro in corso dal 2 febbraio 2025, redditi da lavoro per il 2025 pari a 14.236,47 euro, accrediti reiterati di emolumenti retributivi e una situazione abitativa stabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, sia pure con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, rilevando che l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone all'Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento della decisione e di esplicitare le ragioni della loro eventuale inidoneità. Il giudice ha ravvisato apprezzabili profili di difetto di istruttoria e motivazione, affermando che nella materia dell'immigrazione non è sufficiente una lettura meramente formale dell'atto, dovendo essere esaminata la situazione sostanziale del richiedente, soprattutto quando siano coinvolti il titolo di soggiorno e diritti fondamentali della persona. È stato altresì riconosciuto il periculum in mora, poiché l'ordine di allontanamento avrebbe potuto determinare la perdita del lavoro e compromettere il percorso di integrazione sociale e abitativa, con pregiudizio grave e irreparabile. La domanda cautelare è stata pertanto accolta; l'efficacia del diniego è stata sospesa e l'Amministrazione è stata ordinata di riesaminare la posizione alla luce della documentazione già prodotta. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento della decisione, dando conto delle ragioni della loro eventuale inidoneità
La disposizione impone all'Amministrazione di considerare gli elementi sopravvenuti favorevoli rilevanti per la posizione dello straniero e di motivare specificamente l'eventuale giudizio di inidoneità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della pronuncia cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli formalmente rappresentati dall'interessato o comunque conosciuti prima della decisione, non potendo arrestarsi a una valutazione meramente formale della documentazione originaria.
- Quando l'Amministrazione ritenga non decisivi o non idonei gli elementi sopravvenuti favorevoli, deve esplicitare le ragioni di tale valutazione; la loro omessa considerazione può integrare difetto di istruttoria e di motivazione.
- Nella materia dell'immigrazione, la valutazione amministrativa deve avere riguardo alla situazione sostanziale del richiedente, in particolare quando il provvedimento incida sulla spettanza del titolo di soggiorno e su diritti fondamentali della persona.
- Ai fini della tutela cautelare, l'ordine di allontanamento connesso al diniego del permesso di soggiorno può integrare un periculum in mora grave e irreparabile quando comporti la perdita di un rapporto di lavoro in corso e la compromissione di un percorso stabile di integrazione sociale e abitativa.
- La sospensione cautelare del diniego del permesso di soggiorno può essere accompagnata dall'ordine all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato alla luce della documentazione già acquisita nel giudizio.
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