Sentenza del 17/01/2018 n. 973 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE - Agli eredi nel loro domicilio fiscale - Presupposti - Comunicazione ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata effettuazione - Conseguenze - Intestazione dell'atto al dante causa - Notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del "de cuius" - Condizioni - Conoscenza della morte da parte dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le eredi hanno contestato la validità dell’avviso di liquidazione INVIM, intestato alla defunta P.R. e notificato dopo il suo decesso presso il suo ultimo domicilio. Sostenevano che l’atto avrebbe dovuto essere intestato e notificato nominativamente alle eredi, poiché l’Amministrazione era, a loro dire, a conoscenza della morte della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle eredi e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia. Ha ritenuto che mancasse la comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e che non fosse stata provata la conoscenza, da parte dell’Amministrazione, del decesso della contribuente. In assenza di tale conoscenza, l’Ufficio non aveva la possibilità giuridica di notificare l’atto collettivamente e impersonalmente agli eredi; l’atto doveva quindi essere destinato e notificato alla contribuente come risultante agli atti dell’Ufficio. Le eredi sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione disciplina la comunicazione del decesso e le modalità di notifica degli atti tributari agli eredi.
La comunicazione degli eredi consente all’Amministrazione di notificare personalmente e nominativamente gli atti presso il domicilio fiscale indicato. Se la comunicazione manca, l’atto può essere intestato al dante causa e notificato collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio solo se l’Amministrazione ha comunque acquisito la notizia della morte. Se l’Ufficio ignora sia il decesso sia l’esistenza degli eredi, non può applicare la notifica impersonale prevista dalla norma.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione.
Artt. 456 e 457 c.c.
Richiamati dalle ricorrenti in relazione all’apertura della successione e alla devoluzione ereditaria, ma non ritenuti decisivi per superare la disciplina specifica delle notificazioni tributarie.
Art. 474, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti, senza che la Corte lo abbia ritenuto idoneo a fondare l’invalidità dell’avviso.
Artt. 344, 404 e 102 c.p.c.
Richiamati dall’Agenzia nel ricorso incidentale condizionato riguardo all’intervento della coerede e alla necessità di integrazione del contraddittorio; la questione è stata dichiarata assorbita.
Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall’Agenzia in tema di litisconsorzio e integrazione del contraddittorio nel processo tributario; il relativo motivo non è stato esaminato.
Massime di principio
- La comunicazione degli eredi prevista dall’art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non è sostituibile da comportamenti o atti diversi: deve risultare una comunicazione formalmente idonea all’Amministrazione.
- Se gli eredi comunicano il decesso e i propri dati, gli atti tributari devono essere notificati personalmente e nominativamente a ciascun erede presso il domicilio fiscale indicato.
- Se manca la comunicazione degli eredi, la notifica collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio del defunto è possibile soltanto quando l’Amministrazione abbia comunque effettiva conoscenza del decesso.
- La mera partecipazione degli eredi ad altri procedimenti, come l’impugnazione del rigetto di un condono, non dimostra necessariamente che l’Ufficio conoscesse il decesso e non equivale alla comunicazione prevista dalla legge.
- Quando l’Amministrazione non conosce il decesso, può notificare l’atto al contribuente ancora risultante in vita nei propri archivi; non è tenuta a indirizzarlo agli eredi di cui ignora l’esistenza.
- Per contestare efficacemente una notifica successiva al decesso occorre provare sia l’assenza della comunicazione degli eredi, sia la conoscenza del decesso da parte dell’Amministrazione, oppure la violazione delle modalità di notifica applicabili.
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