Cassazione Penale, Sentenza n. 27834/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 18 R.D. n. 773/1931 (manifestazione senza preavviso al Questore), articolando tre motivi: (1) vizio sulla qualificazione dell'elemento soggettivo e motivazione apodittica circa la consapevolezza della mancanza di autorizzazione; (2) mancata e insufficiente valutazione della richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) errori nella determinazione della pena (pena base, mancato riconoscimento di attenuanti generiche, scelta e quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva, mancata rateizzazione, e applicazione della riduzione per il rito abbreviato in misura di un terzo anziché della metà come previsto per le contravvenzioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appellabilità della sentenza rispetto alla pena pecuniaria sostitutiva (richiamando il principio di inappellabilità di cui all'art. 593, comma 3 c.p.p. e la giurisprudenza intervenuta dopo il d.lgs. 150/2022). Sul merito: ha rigettato il primo motivo (la Corte ha ritenuto che dagli atti emergesse la qualità di promotori/organizzatori degli odierni ricorrenti e quindi la loro responsabilità per l'obbligo di preavviso al Questore); ha invece ritenuto fondato il secondo motivo perché il Tribunale non si era pronunciato espressamente sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., né la decisione conteneva motivazione implicita idonea a escludere tale causa. Per questo motivo la sentenza è stata annullata limitatamente al profilo della causa di non punibilità per particolare tenuità e rinviata al Tribunale di Genova in diversa persona fisica per nuovo esame su quel punto. Il ricorso è stato rigettato per il resto; le altre doglianze (terzo motivo) sono state assorbite dalla rinnovazione del giudizio sulla tenuità.
Norme richiamate
R.D. n. 773 del 1931, art. 18 (TULPS)
La Corte conferma che l'obbligo di preavviso al Questore grava sui promotori/organizzatori della riunione in luogo pubblico; la nozione di promotore comprende anche chi collabora concretamente alla realizzazione e buon esito della manifestazione.
Codice penale, art. 131-bis
La richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere espressamente valutata dal giudice in motivazione; l'omessa pronuncia specifica impone annullamento se la sentenza non contiene motivazione implicita sufficiente a rigettarla.
Codice di procedura penale, art. 593, comma 3
La Corte interpreta la norma — alla luce delle modifiche legislative recenti — nel senso che le sentenze di condanna con pena pecuniaria sostitutiva dell'arresto sono inappellabili; l'estensione dell'inappellabilità alle pene sostitutive introdotte punta a ridurre l'appellabilità in un'ottica deflattiva.
D.Lgs. 22 ottobre 2022, n. 150
Il decreto ha riformulato il regime dell'appello e introdotto l'estensione dell'inappellabilità anche alle nuove pene sostitutive; la Corte lo utilizza per giustificare la inappellabilità delle condanne con ammenda sostitutiva dell'arresto.
Codice penale, art. 20-bis
Considerata dalla Corte nella cornice delle pene sostitutive: le nuove disposizioni definiscono le pene sostitutive come vere e proprie "pene" che sono irrogate dal giudice della cognizione, influenzando la disciplina impugnatoria.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e ss.
Richiamata nella parte relativa alla disciplina delle pene pecuniarie sostitutive e all'individuazione delle modalità di commutazione in pena pecuniaria (valore giornaliero di ragguaglio, ecc.).
Codice penale, artt. 133, 133-ter, 62-bis
Citati nel terzo motivo (quantificazione della pena, valutazione delle circostanze e possibilità di rateizzazione/criteri economici) ma non decisivi, poiché la Corte ha assorbito il motivo in ragione dell'annullamento per il secondo motivo.
Codice di procedura penale, art. 442, comma 2
Rilevato nel terzo motivo in relazione alla riduzione della pena per il rito abbreviato nelle contravvenzioni; la questione è stata assorbita dall'annullamento limitato alla causa di tenuità.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66
Richiamata dalla Corte nel confronto argomentativo sull'irrelevanza dell'eventuale revocabilità delle pene sostitutive rispetto all'inappellabilità delle medesime.
Massime di principio
- Le sentenze di condanna che infliggono l'ammenda in sostituzione dell'arresto sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p., come interpretato alla luce delle modifiche legislative recenti (d.lgs. n. 150/2022).
- Quando la difesa chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., il giudice deve pronunciarsi espressamente in motivazione; l'omessa valutazione esplicita può determinare l'annullamento limitato alla questione.
- Per il reato di omesso preavviso al Questore (art. 18 TULPS) la nozione di promotore/organizzatore è ampia: risponde non solo chi indice o progetta la manifestazione ma anche chi collabora concretamente alla sua realizzazione, per cui l'obbligo di diligenza di accertare l'adempimento altrui può essere richiesto.
- Se un motivo di impugnazione (es. tenuità) può incidere sulla sanzione complessiva, la Corte può annullare parzialmente e rinviare per nuovo esame, assorbendo questioni sulla quantificazione della pena che dipendono dall'esito del nuovo giudizio.
- In presenza di pena pecuniaria sostitutiva elevata e condizioni economiche precarie, il difensore dovrebbe produrre elementi documentali e chiedere esplicitamente rateizzazione o valutazione delle condizioni economiche; il giudice deve motivare le ragioni della quantificazione e l'eventuale mancata rateizzazione.
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