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Sentenza

Sentenza del 30/11/2021 n. 1453 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa alla corretta determinazione della variazione in diminuzione operata al rigo RF54 codice 29 per l'agevolazione nota come "Tremonti Ambientale" per l'anno d'imposta 2012. L'Ufficio ha ricalcolato il sovraccosto deducibile riducendo la variazione da € 245.950,00 a € 114.090,00 tenendo conto degli introiti derivanti dalla vendita di energia al GSE e rilevando una produzione quinquennale superiore a quella stimata dalla perizia. La società ha contestato la metodologia di calcolo (sosteneva che dovessero essere considerati anche tutti i costi operativi e il contributo GSE non fosse profitto), la competenza dell'Agenzia a determinare i profitti, l'applicazione del regolamento CE n.800/2008 e ha sollevato varie eccezioni formali (assenza di pvc, illegittima sottoscrizione dell'avviso, termini). L'Agenzia ha rideterminato il beneficio anche in ragione di fatture emesse 2012-2016 per vendite al GSE e ha prodotto in appello la delega di firma del funzionario sottoscrittore dell'avviso.

La decisione

In riforma della sentenza di primo grado, la commissione d'appello ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto corretta la rideterminazione della variazione in diminuzione da € 245.950,00 a € 114.090,00 operata dall'Ufficio, avendo quest'ultimo correttamente dedotto dal sovraccosto i profitti operativi derivanti dalla vendita di energia al GSE (quantificati sulle fatture del quinquennio) e non aver incluso componenti già presenti nel conto economico (ammortamenti e interessi) per evitare duplicazioni. La Corte ha ammesso la produzione in appello della delega di firma (atto n.51/2017) e ha ritenuto infondate le eccezioni formali sollevate dalla società. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19 ("Tremonti Ambientale")

    Disciplina l'agevolazione per gli investimenti ambientali; il Collegio interpreta i commi come richiedenti il calcolo dei sovraccosti netti, ossia gli extra-costi dell'investimento depurati da qualunque profitto operativo.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n.226/2002

    Fornisce indicazioni metodologiche per il calcolo del sovraccosto; la sentenza ritiene coerente l'uso di tale metodologia da parte dell'Ufficio e non conforme l'approccio alternativo proposto dalla perizia della società quando introduce costi non considerati dal perito stesso.

  • Delibera Regione Veneto n.1713 del 16.06.2009 (DGR n.1713) - Allegato A

    Riferimento regionale richiamato dalla società per escludere alcuni contributi; il Collegio ritiene però che, alla luce della normativa statale e della metodologia per il calcolo dei sovraccosti, gli introiti derivanti dalla vendita di energia al GSE costituiscano profitti operativi da detrarre.

  • Regolamento CE n.800/2008

    Invocato dalla società per escludere dalla valutazione determinati vantaggi/costi; il Collegio ritiene l'invocazione contraddittoria rispetto alle altre evidenze e non ostativa alla metodologia utilizzata dall'Agenzia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n.218, art.5 e art.5-bis

    Disposizioni sul contraddittorio e sull'adesione ai rilievi: il Collegio valuta la corretta attivazione del contraddittorio e sottolinea l'aderenza della società ai rilievi per il 2011 come elemento integrativo per le verifiche sugli anni successivi.

  • D.P.R. n.600/1973, art.42

    Stabilisce la sottoscrizione richiesta per l'avviso di accertamento; la Corte applica la giurisprudenza che consente all'Amministrazione di provare la delega anche in sede di gravame, ritenendo valida la produzione della delega in appello.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Richiamato dalla società per contestare l'onere probatorio; il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia fornito elementi probatori sufficienti e congruenti.

  • Statuto del Contribuente, art.12

    La società lamentava violazioni procedurali; il Collegio ritiene che non siano emerse violazioni tali da invalidare l'azione dell'Ufficio, dato che non sono state svolte verifiche tecniche ma richieste documentali.

  • D.Lgs. n.546/1992, art.58, comma 2

    Consente la produzione di documenti in appello; la Corte ammette la produzione della delega in sede di appello come documento idoneo a dimostrare la legittimazione alla sottoscrizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.5 n.19190/2019; sent. 12781/2016)

    Fornisce principio secondo cui l'Amministrazione può dimostrare la legittimazione alla sottoscrizione anche in sede di gravame e che l'avviso di accertamento è nullo solo se manca la sottoscrizione del funzionario delegato; qui la produzione della delega in appello è ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Nella determinazione dei "sovraccosti" per la "Tremonti Ambientale" vanno considerate le entrate operative connesse all'investimento (es. vendite al GSE) e queste devono essere sottratte dal calcolo dei costi incrementali ammissibili.
  • I costi già rilevati in contabilità (quote di ammortamento, interessi passivi) non devono essere reinseriti nel calcolo del sovraccosto per evitare duplicazioni fiscali.
  • Solo i costi operativi effettivamente documentati e pertinenti possono essere dedotti nel calcolo del beneficio; spese non documentate possono diventare definitivamente riprese.
  • Le convenzioni/contributi GSE, a meno che una norma o un atto vincolante non disponga diversamente, sono considerati come introiti/profitti operativi rilevanti ai fini della determinazione dell'agevolazione.
  • L'Amministrazione ha l'onere di provare la legittimazione e le proprie deduzioni, ma può farlo anche in sede di appello (es. produzione della delega di firma); la tardiva produzione di documenti in appello può essere ammissibile.
  • L'adesione del contribuente ai rilievi per un anno precedente può costituire elemento probatorio per rettifiche negli anni successivi, e gli studi di settore possono essere usati in combinazione con altri elementi probatori per motivare rettifiche.
  • Le eccezioni formali (mancata emissione di pvc, tempi, firma) devono essere valutate nel contesto: la loro sola enunciazione non impedisce la legittimità dell'atto se gli altri requisiti procedurali e probatori sono soddisfatti.

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