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Sentenza

Sentenza n. 2021/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi di accesso civico generalizzato relativi a documentazione sulla valutazione dei rischi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il sindacato ha impugnato il diniego del 19 febbraio 2026 e la successiva nota del 12 marzo 2026, con cui il Reggimento aveva confermato il rigetto di un’istanza di accesso civico generalizzato, reiterata unitamente a una richiesta di annullamento in autotutela. L’istanza riguardava documenti relativi alla valutazione dei rischi e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi gli atti concernenti il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la nota del 12 marzo fosse un atto meramente confermativo del diniego originario e che il ricorso, notificato l’11 aprile 2026, fosse tardivo rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha inoltre prodotto documentazione attestante l’ostensione di una parte degli atti richiesti. Il sindacato ha dedotto che l’ostensione fosse soltanto parziale, risultando ancora mancanti: le valutazioni e osservazioni formali degli RLS, i verbali delle consultazioni periodiche con gli RLS e la documentazione comprovante il loro coinvolgimento nella redazione e approvazione dell’Appendice D sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere con riferimento ai documenti che l’Amministrazione ha esibito durante il giudizio, in quanto l’ostensione sopravvenuta ha eliminato l’interesse alla decisione su quella parte della domanda. Quanto ai documenti rimasti non ostesi, il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che il diniego originario del 19 febbraio 2026 fosse l’atto lesivo da impugnare entro il termine dimidiato e perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a. La successiva nota del 12 marzo 2026 è stata qualificata come atto meramente confermativo, poiché non conteneva elementi nuovi e si limitava a ribadire le ragioni del precedente diniego, nonostante l’istanza di autotutela avesse riproposto la domanda di accesso. Tale nota non ha quindi interrotto né riaperto il termine decadenziale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso civico generalizzato proposta dal sindacato.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente quale ulteriore fondamento della domanda di ostensione.

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede il rito e il termine perentorio di trenta giorni per proporre il ricorso in materia di accesso; il termine decorre dal diniego originario e non è interrotto da un successivo atto meramente confermativo.

  • artt. 28 e 29 d.lgs. 81/2008

    Richiamati dal ricorrente in relazione all’acquisizione delle valutazioni e osservazioni degli RLS nell’ambito della valutazione dei rischi; la sentenza non decide nel merito dell’obbligo di ostensione di tali documenti.

Massime di principio

  • In materia di accesso, il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla conoscenza del diniego originario, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
  • La successiva risposta dell’amministrazione è un atto meramente confermativo quando si limita a ribadire il precedente diniego senza introdurre elementi nuovi di fatto o di diritto; essa non riapre né interrompe il termine per impugnare il diniego originario.
  • La riproposizione dell’istanza di accesso unitamente a una richiesta di annullamento in autotutela non trasforma, in assenza di contenuti nuovi, il successivo rigetto in un autonomo provvedimento lesivo tempestivamente impugnabile.
  • L’ostensione parziale dei documenti richiesti durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente esibiti, mentre la domanda relativa ai documenti non ostesi resta soggetta alle ordinarie condizioni di ricevibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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