Cassazione Penale, Ordinanza n. 08083/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo la mancata corretta qualificazione giuridica del fatto e sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva però che, in tema di patteggiamento, la riqualificazione del fatto è deducibile in cassazione solo in presenza di errore manifesto, ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione con immediatezza e senza margini di opinabilità. Nel caso concreto il ricorso è ritenuto aspecifico e non autosufficiente, perché denuncia una violazione di legge non immediatamente evincibile dalla motivazione della sentenza, anche in relazione al contenuto del capo di imputazione e all'accordo delle parti sulla qualificazione del fatto ai fini della definizione del procedimento.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento può essere impugnata per cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge, qui richiamati dalla Corte in relazione alla dedotta riqualificazione del fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La difesa invocava la qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se si prospetta un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente incompatibile con il capo di imputazione, immediatamente percepibile e priva di margini di opinabilità.
- Non è ammissibile il ricorso che denunci in modo generico o non autosufficiente una violazione di legge relativa alla qualificazione del fatto, quando tale vizio non emerga in modo immediato dalla motivazione della sentenza e dal contenuto dell'imputazione.
- Quando le parti abbiano concordato la qualificazione giuridica del fatto ai fini del patteggiamento, la contestazione successiva è scrutinata con particolare rigore e nei soli limiti dell'errore manifesto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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