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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato la graduatoria del bando Bonus Energia Sicilia e condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 3073/2024, passata in giudicato, con la quale era stato annullato, nei suoi limiti di interesse, il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva dell'avviso pubblico Bonus Energia Sicilia ed era stata disposta la condanna della Regione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Nonostante la notificazione della sentenza e il suo successivo passaggio in giudicato, il ricorrente aveva dedotto la mancata rielaborazione della graduatoria con inserimento della propria domanda tra quelle finanziabili e il mancato integrale pagamento delle spese processuali. Nelle more del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione ha corrisposto € 12.589,34, somma corrispondente al contributo spettante in base alla corretta attribuzione del punteggio, mentre ha versato soltanto € 2.392,00 per le spese di giudizio, omettendo l'IVA sugli onorari, pari a € 526,24, e il rimborso del contributo unificato, pari a € 650,00.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il pagamento di € 12.589,34 avesse determinato l'esecuzione della sentenza nella parte relativa al riconoscimento del beneficio economico e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere su tale domanda. Ha invece accertato la persistente inottemperanza quanto alle spese di giudizio, poiché il pagamento effettuato dall'amministrazione non comprendeva l'IVA sugli onorari e il rimborso del contributo unificato espressamente previsto dal giudicato. Il ricorso è stato pertanto accolto nella parte residua, con ordine alla Regione di pagare € 526,24 a titolo di IVA sugli onorari e € 650,00 a titolo di rimborso del contributo unificato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale dovrà intervenire entro i successivi sessanta giorni previa sollecitazione della parte. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza assicura l'effettiva esecuzione delle decisioni giurisdizionali passate in giudicato e consente al giudice amministrativo di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e adottare le misure necessarie per attuare il comando giudiziale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

  • art. 71 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza consente di verificare la piena e integrale esecuzione del comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese di giudizio, agli accessori e al rimborso del contributo unificato espressamente riconosciuti.
  • Il pagamento sopravvenuto del beneficio economico riconosciuto dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della domanda effettivamente soddisfatta, ma non incide sulla persistente inottemperanza relativa ad altre statuizioni della sentenza rimaste ineseguite.
  • L'esecuzione parziale di una sentenza non esclude l'accertamento dell'inadempimento per le componenti residue del comando giudiziale: il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme ancora dovute e fissare un termine per adempiere.
  • In caso di inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo l'intervento sostitutivo su istanza della parte e ponendo le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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