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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15615 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Ricostruzione delle rimanenze iniziali e finali sulla base di documenti aziendali - Legittimità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l’accertamento relativo al 2002, avente a oggetto IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e sanzioni. L’Ufficio sosteneva che il giudice d’appello avesse omesso di esaminare le fatture e la documentazione contabile, nonché di valutare correttamente la ricostruzione induttiva dei ricavi basata sulle operazioni di carico e scarico del magazzino e su percentuali di ricarico. Contestava inoltre l’utilizzabilità delle distinte di magazzino prodotte dal contribuente solo durante l’accertamento con adesione e l’assenza di riferimenti a medie ponderali o parametri statistici di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta e adeguatamente motivata la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Il giudice d’appello aveva esaminato le fatture e le distinte di magazzino, rilevando che le rimanenze finali erano state regolarmente contabilizzate e che la documentazione era stata consegnata all’Ufficio durante il contraddittorio. La ricostruzione induttiva è stata giudicata incongrua perché non considerava correttamente le rimanenze finali e si discostava dai dati contabili senza elementi idonei a smentirli in modo inoppugnabile. È stata quindi confermata la caducazione dell’avviso di accertamento, dell’atto di contestazione e della sanzione. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata alcuna omissione di pronuncia, poiché il giudice tributario aveva esaminato la documentazione contabile e la legittimità dell’accertamento e della sanzione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L’accertamento induttivo deve fondarsi su una ricostruzione attendibile e coerente dei ricavi. Quando riguarda le rimanenze di magazzino, l’Ufficio deve considerare correttamente i dati contabili e può superarli solo sulla base di elementi contrari inoppugnabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 33 e 52, comma 5

    La mancata esibizione dei documenti può avere conseguenze sfavorevoli per il contribuente, ma non ricorre un rifiuto di esibizione quando la documentazione viene successivamente prodotta diligentemente durante il procedimento di accertamento con adesione e acquisita dall’Ufficio.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 33

    La documentazione prodotta nel contraddittorio dell’accertamento con adesione può essere valutata ai fini della verifica della correttezza dell’accertamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1

    Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria rileva nella valutazione del comportamento del contribuente e della documentazione fornita.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2, 7 e 59

    Le norme disciplinano il processo tributario, i poteri delle commissioni tributarie e i limiti della decisione; nel caso concreto non è stata riscontrata alcuna violazione processuale.

  • D.L. n. 853 del 1984, convertito dalla Legge n. 17 del 1985

    Le percentuali di ricarico utilizzate per la ricostruzione dei ricavi devono essere applicate con criteri concreti e coerenti con la specifica attività verificata, non automaticamente mediante medie statistiche di settore.

  • Cass. n. 21951 del 19 ottobre 2007

    La ricostruzione induttiva delle rimanenze iniziali e finali deve partire dai dati della contabilità aziendale, presumendone l’esattezza, salvo elementi ulteriori che li contraddicano in modo inoppugnabile.

  • Cass. n. 4312 del 4 marzo 2015 e Cass. n. 13319 del 17 giugno 2011

    "l’Ufficio non può usare percentuali di ricarico non corrispondenti a quelle applicate dal contribuente concretamente accertato"

    Le percentuali di ricarico devono essere riferite concretamente all’attività e alle modalità operative del contribuente verificato; non è sufficiente applicare percentuali astratte o statistiche non adeguatamente giustificate.

Massime di principio

  • In un accertamento induttivo basato sulle movimentazioni di magazzino, l’Amministrazione deve considerare sia le rimanenze iniziali sia quelle finali; omettere una delle due grandezze può rendere inattendibile la ricostruzione dei ricavi.
  • Le scritture contabili e i prospetti di magazzino del contribuente costituiscono un punto di partenza probatorio e devono presumersi attendibili, finché l’Ufficio non dimostri con elementi concreti e inequivocabili la loro inattendibilità.
  • La produzione di documenti durante l’accertamento con adesione non equivale automaticamente a rifiuto di esibizione, soprattutto quando il contribuente li mette effettivamente a disposizione dell’Amministrazione prima della conclusione del procedimento.
  • Le percentuali di ricarico devono essere specifiche, motivate e coerenti con la concreta attività del contribuente; l’uso di medie statistiche o parametri di settore non può sostituire senza adeguata giustificazione l’analisi dei dati aziendali.
  • Quando il giudice tributario annulla un accertamento perché fondato su una ricostruzione contabile incongrua, l’Amministrazione deve dimostrare in cassazione una reale omissione o violazione di legge, non può limitarsi a riproporre la propria valutazione dei fatti.

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