Cassazione Penale, Sentenza n. 12768/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che convalidava il decreto del Questore che vietava al ricorrente l'accesso alle manifestazioni sportive e imponeva l'obbligo di presentazione per sette anni. Il ricorrente deduceva nullita per violazione del diritto di difesa in quanto il GIP non aveva motivato rispetto alle censure contenute nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 61, comma 2-bis, legge n. 401/1989 (memoria trasmessa via PEC entro le 48 ore dalla notificazione), con cui si contestavano la necessita e urgenza del provvedimento, l'insussistenza della pericolosità sociale e la mancata disapplicazione della recidiva amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che la memoria difensiva, pur tempestivamente trasmessa via PEC, non era stata esaminata né menzionata nell'ordinanza di convalida del GIP, configurando violazione del diritto di difesa e del cosiddetto contraddittorio cartolare. Sulla base di consolidata giurisprudenza, ha dichiarato la nullita dell'ordinanza impugnata per omessa valutazione delle deduzioni difensive e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP. Ha inoltre dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 17/07/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
art. 61, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989
Riferimento alla norma che consente al destinatario del provvedimento questorile di depositare memorie difensive entro 48 ore; la Corte ha interpretato la garanzia collegata come obbligo del giudice della convalida di prendere in considerazione e motivare sulle deduzioni tempestivamente presentate
Sez. 3, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano
Sez. 3, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio del contraddittorio cartolare nell'ambito della convalida dei provvedimenti questorili
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174
Precedente che afferma la nullita dell'ordinanza di convalida quando il giudice omette di riferire o valutare le deduzioni difensive presentate nei termini
Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi
Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900
Conferma l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni tempestivamente presentate prima della convalida del provvedimento questorile
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321
Ulteriore pronuncia che ha stabilito la nullita dell'ordinanza di convalida priva di riferimento alle deduzioni della memoria difensiva depositata nei termini
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento questorile ha il diritto di depositare memorie difensive entro il termine previsto (48 ore) e tali deduzioni devono essere effettivamente prese in considerazione dal giudice della convalida
- L'omessa menzione o valutazione delle deduzioni difensive tempestivamente depositate determina la nullita dell'ordinanza di convalida per violazione del diritto di difesa
- Il giudice della convalida deve motivare specificamente in ordine alle argomentazioni svolte nella memoria, soprattutto quando queste investono i presupposti di necessita, urgenza e pericolosita sociale del provvedimento
- Se la nullita riguarda la convalida di un provvedimento che impone obblighi personali (es. obbligo di presentazione), la pronuncia può annullare l'ordinanza e dichiarare l'inefficacia del provvedimento impugnato, anche senza rinvio
- In vicende analoghe, chi impugna deve documentare tempestivamente l'avvenuto deposito/trasmissione della memoria (es. ricevuta PEC) per consentire al giudice o alla Corte di verificare l'effettivo esercizio del contraddittorio cartolare
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