Cassazione Civile, Ordinanza n. 36760/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva riclassato un immobile sito in Roma e in comproprietà tra due soggetti, nell'ambito della revisione parziale del classamento del centro storico ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004. La contribuente sosteneva che l'atto fosse carente di motivazione perché non confrontava il classamento con il quadro tariffario vigente e con le unità tipo, e non esplicitava le ragioni dello scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona rispetto alle altre microzone comunali; inoltre lamentava che l'Ufficio non avesse svolto sopralluogo. In ricorso per cassazione deduceva, con i primi due motivi, violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio nel processo tributario, assumendo che, essendo l'immobile in comproprietà, il giudizio dovesse coinvolgere entrambe le comproprietarie e che la sentenza favorevole già ottenuta dall'altra comproprietaria, passata in giudicato, dovesse spiegare effetti anche nel presente giudizio. Con il terzo motivo deduceva violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere la CTR valorizzato il giudicato formatosi sull'annullamento del medesimo avviso nei confronti dell'altra comproprietaria. Con il quarto e il quinto motivo contestava, rispettivamente, la sufficienza della motivazione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e l'omesso esame di elementi istruttori, inclusa una perizia di parte.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, trattandosi di un unico avviso notificato a comproprietarie dell'immobile, vi fosse litisconsorzio necessario; soprattutto, ha valorizzato il giudicato già formatosi sulla decisione che aveva annullato il medesimo avviso per difetto di motivazione nei confronti dell'altra comproprietaria. Tale giudicato esterno precludeva il riesame della validità della revisione catastale nel presente giudizio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente e conseguente annullamento dell'avviso. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario; la Corte chiarisce che nel processo tributario la disciplina del litisconsorzio ha autonomia rispetto al codice di rito e si fonda sull'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso.
art. 107 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, in connessione con la doglianza sul contraddittorio.
art. 270 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma elaborazione decisoria nella motivazione.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
la Corte ribadisce che nel processo tributario il litisconsorzio necessario opera quando la causa è inscindibile per effetto dell'oggetto del ricorso; la norma individua espressamente questo presupposto e non è una norma in bianco.
artt. 113, 115 e 116 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e del giudicato, ma le doglianze risultano assorbite dall'accoglimento dei motivi sul litisconsorzio e sul giudicato esterno.
art. 2909 c.c.
richiamato per la forza del giudicato esterno formatosi sulla decisione favorevole all'altra comproprietaria; la Corte ne fa applicazione come preclusione al riesame della medesima questione.
art. 324 c.p.c.
richiamato con riferimento al giudicato interno/esterno; la Corte riconosce l'efficacia preclusiva della sentenza passata in giudicato sul medesimo avviso.
art. 360 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte accoglie i motivi giuridici relativi al litisconsorzio e al giudicato, assorbendo le censure di omesso esame.
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
costituisce la base normativa della revisione parziale del classamento; la Corte non approfondisce il merito della motivazione dell'atto, perché il giudicato esterno rende precluso il riesame della legittimità della revisione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo all'impugnazione di un unico atto di classamento riferito a un immobile in comproprietà, la controversia ha natura inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i comproprietari, configurandosi un litisconsorzio necessario di carattere processuale.
- Se sul medesimo avviso impositivo o di classamento si forma un giudicato favorevole a uno dei comproprietari, tale giudicato esterno preclude il riesame della medesima questione nei confronti dell'altro comproprietario quando l'oggetto del giudizio è il medesimo rapporto giuridico e il punto deciso è comune e decisivo.
- Quando il giudicato esterno rende già definitivamente accertata l'illegittimità dell'atto, la Corte di cassazione può definire la causa nel merito senza rinvio, annullando l'atto impugnato, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Nel processo tributario, l'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina in modo autonomo il litisconsorzio necessario rispetto all'art. 102 c.p.c., collegandolo all'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso.
- La mancata impugnazione di una sentenza che annulla l'avviso nei confronti di uno dei litisconsorti produce una preclusione sostanziale che impedisce la riedizione del giudizio sulla medesima questione comune.
- rami
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