Ordinanza n. 1866/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota a firma del Direttore dell'Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia - prot. -OMISSIS- del 28.11.2025, recante la determinazione di non assegnare alcuna sede di lavoro al ricorrente e di non convocarlo per la stipula del contratto di assunzione nell'ambito del “concorso pubblico su base nazionale, per i titoli ed esami, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti - profilo di Conducente di automezzi”, per asserita carenza dei presupposti di condotta e qualità morali in capo allo stesso; - del presupposto, e solo citato, provvedimento avente prot. n. m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.I del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, del quale si chiede l'acquisizione con salvezza di motivi aggiunti; - nonché, limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive della posizione dell'odierno ricorrente, della nota del Direttore generale del personale e della formazione n. Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID con cui veniva disposta l'Assunzione dei vincitori del concorso risultati assegnatari di sede; - limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive degli ulteriori avvisi pubblicati il 5 dicembre 2025 (elenco assegnazione uffici), 9 dicembre 2025 (Rettifiche all'Elenco assegnazione uffici) e del 12 dicembre 2025 (Scorrimento graduatoria - Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai suddetti provvedimenti che interessino la posizione dell'odierno ricorrente. nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione e alla contrattualizzazione in quanto vincitore del concorso pubblico su base nazionale, per i titoli ed esami, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti - profilo di Conducente di automezzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione della sede e mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione per ritenuta carenza dei presupposti di condotta e qualità morali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, risultato vincitore di un concorso pubblico nazionale per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha impugnato la nota con cui l'amministrazione ha determinato di non assegnargli alcuna sede e di non convocarlo per la stipula del contratto di assunzione, ritenendo carenti i presupposti di condotta e qualità morali. Sono stati inoltre impugnati, in via derivata o limitatamente alle parti lesive, gli atti presupposti relativi alla determinazione amministrativa, all'assunzione degli altri vincitori, agli elenchi di assegnazione degli uffici, alle relative rettifiche e allo scorrimento della graduatoria, nonché ogni atto connesso. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'assunzione e alla contrattualizzazione. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto, tra l'altro, la risalenza nel tempo del fatto posto a fondamento della valutazione negativa e l'intervenuta riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso presenti profili di non manifesta infondatezza, con particolare riferimento alla risalenza nel tempo del fatto ascritto al ricorrente e alla sua intervenuta riabilitazione. Senza definire nel merito la controversia né accertare definitivamente il diritto all'assunzione, ha accolto la domanda cautelare disponendo il riesame della posizione dell'interessato da parte dell'amministrazione. Il riesame deve essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, a cura della parte, dell'ordinanza. Ogni ulteriore provvedimento, comprese le spese della fase cautelare, è stato riservato. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la risalenza nel tempo del fatto posto a fondamento dell'esclusione o della mancata assunzione in un concorso pubblico e l'intervenuta riabilitazione dell'interessato possono integrare profili di non manifesta infondatezza tali da imporre all'amministrazione il riesame della posizione.
- Il giudice amministrativo, nell'accogliere una domanda cautelare, può disporre il riesame della posizione del ricorrente entro un termine determinato, senza anticipare la decisione definitiva sull'annullamento dell'atto o sull'accertamento del diritto all'assunzione.
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