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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25940/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha chiesto, in sede esecutiva, la rideterminazione della pena già inflitta con sentenza irrevocabile per rapina aggravata, domandando l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024. La Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta ritenendo che la condotta non fosse di lieve entità, considerato il significativo valore dei beni sottratti (una bicicletta e 1.000 euro) e le modalità dell'azione, realizzata con spray urticante, un pugno e la minaccia con coltello. Nel ricorso per cassazione si censura tale valutazione, ma la doglianza viene qualificata come inammissibile perché mira a una nuova rivalutazione del fatto già definitivamente accertato; viene inoltre contestata l'esistenza del coltello, questione già scrutinata nel giudizio di cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero di merito e volte a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e ha rilevato che la questione relativa alla presenza del coltello era già stata definita con accertamento irrevocabile. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024

    è il parametro invocato per chiedere la rideterminazione della pena mediante applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio sul fatto già irrevocabilmente accertato, quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o della gravità concreta della condotta.
  • La verifica sulla sussistenza di un fatto di lieve entità, ai fini della rideterminazione della pena, può essere negata quando il giudice valorizzi in modo non illogico sia il valore non esiguo dei beni sottratti sia le modalità violente o minacciose dell'azione.
  • La contestazione di circostanze fattuali già definitivamente accertate nel giudizio di cognizione non può essere riproposta in cassazione come vizio di legittimità, se la doglianza richiede una nuova valutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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