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Ordinanza

Ordinanza n. 3114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, organizzata secondo il sistema del cosiddetto semestre filtro. Le censure miravano, da un lato, a contestare vizi radicali dell’intera procedura, tali da giustificarne l’integrale annullamento e la riedizione; dall’altro, a censurare il mancato collocamento dell’appellante in posizione utile nella graduatoria. L’interessato sosteneva inoltre di dover essere esonerato dalla selezione successiva al semestre filtro in ragione del precedente percorso universitario e degli esami sostenuti nel corso di laurea in Farmacia. In subordine, chiedeva l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto logicamente incompatibili le censure dirette a ottenere l’integrale caducazione della procedura con la contestuale richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero: tale misura non sarebbe funzionale al bene della vita perseguito, consistente nella riedizione dell’intera selezione. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla graduatoria, condividendo la motivazione del TAR. In particolare, il d.m. n. 1115/2025 consente l’inserimento in graduatoria anche a candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma richiede comunque almeno una valutazione positiva quale requisito minimo indefettibile; l’appellante, non avendo conseguito alcuna sufficienza, rimaneva estraneo all’ambito della deroga. Il precedente percorso accademico e gli esami sostenuti in Farmacia non consentivano l’esonero dalla selezione d’ingresso, potendo rilevare soltanto per l’iscrizione agli anni successivi al primo secondo le procedure degli atenei e, ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 418/2025, per l’assolvimento dell’obbligo di frequenza del semestre filtro. Un esonero generalizzato avrebbe compromesso la programmazione degli accessi e la comparabilità dei candidati nella graduatoria nazionale. Le scelte amministrative sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e non sono apparse manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Il Collegio ha ravvisato anche un grave e irreparabile pregiudizio per la pubblica amministrazione, in relazione alla capacità formativa degli atenei e alla necessità di valorizzare il percorso svolto nel semestre filtro. È stata confermata la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell’appello cautelare sono state compensate per la novità della procedura.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale il Collegio ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.

  • d.m. n. 1115/2025

    La disciplina consente l’inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma presuppone almeno una valutazione positiva quale requisito minimo indefettibile.

  • art. 10 d.m. n. 418/2025

    Attribuisce rilievo al pregresso percorso universitario ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di frequenza delle lezioni del semestre filtro, non ai fini dell’esonero dalla selezione d’ingresso.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la richiesta di ammissione con riserva a una procedura selettiva è logicamente incompatibile con censure dirette a ottenere l’integrale annullamento della medesima procedura e la sua riedizione, quando la misura richiesta non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito mediante la rinnovazione della selezione.
  • Una disciplina che amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria può comunque subordinare l’accesso alla graduatoria al possesso di un requisito minimo di preparazione, quale il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami previsti; non ne deriva un obbligo di ammissione di candidati privi di qualsiasi valutazione positiva.
  • Il precedente percorso universitario e gli esami sostenuti in un corso di laurea affine non determinano, di per sé, l’esonero dalla selezione d’ingresso a un corso ad accesso programmato, potendo rilevare per l’iscrizione ad anni successivi o per gli specifici effetti espressamente previsti dalla disciplina applicabile.
  • L’esonero dalla selezione d’ingresso fondato su percorsi universitari pregressi non può essere riconosciuto quando comprometta la programmazione degli accessi, la comparabilità dei candidati e la formazione di una graduatoria nazionale uniforme basata sul merito e sulla par condicio.
  • Le scelte amministrative concernenti la strutturazione del semestre filtro e l’accesso programmato ai corsi universitari rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili in sede cautelare soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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