Cassazione Penale, Sentenza n. 42373/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica aggravato (art. 624 e 625 n.2 e n.7 c.p.). Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione di legge e art. 6 CEDU per la presunta tardiva contestazione dell'aggravante (prescrizione); 1.1) la contestazione non sarebbe stata fatta in istruttoria dibattimentale come previsto dall'art. 517 c.p.p.; 2) insufficiente motivazione sulla regolarità della contestazione dell'aggravante; 3) vizio per mancanza di querela in relazione alla riforma 'Cartabia' (che avrebbe reso perseguibile a querela il reato); 4) errata applicazione del nuovo regime delle pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p. / dlgs 150/2022); 5) illogicità della motivazione sulla responsabilità, con travisamento della prova testimonial e omissione di elementi probatori favorevoli (es. esistenza di altro contatore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In particolare: - Sul terzo motivo: la Corte ha ritenuto che la presenza dell'aggravante della "destinazione a pubblico servizio" (art. 625 n.7 c.p.) mantiene la perseguibilità d'ufficio nonostante la riforma; pertanto non sussisteva la mancanza di querela che avrebbe estinto il reato. - Sul primo e secondo motivo: la prescrizione era stata interrotta da provvedimenti (decreto penale di condanna di gennaio 2013 e decreto di giudizio del 20/01/2017), e la contestazione suppletiva dell'aggravante del 25/10/2017 è intervenuta prima del compiersi del termine prescrizionale; inoltre la giurisprudenza ammette la contestazione di aggravanti anche sulla base di elementi già presenti negli atti delle indagini, anche prima dell'istruttoria dibattimentale. - Sul quarto motivo: la normativa sul regime delle pene brevi (dlgs 150/2022) è entrata in vigore dopo la sentenza di appello (settembre 2022) e quindi non poteva essere applicata retroattivamente in sede di appello; il condannato potrà eventualmente chiedere al giudice dell'esecuzione, dopo l'irrevocabilità, l'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 666 c.p.p. - Sul quinto motivo: le censure di merito sui fatti e sulla valutazione della prova sono inammissibili in Cassazione in quanto rielaborazioni alternative della prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che disciplina il reato di furto; la Corte si è riferita alla fattispecie base del furto oggetto del procedimento.
art. 625 c.p. n.2 e n.7
Le aggravanti contestate: n.2 (circostanza aggravante prevista dalla norma) e n.7 (destinazione a pubblico servizio). La Corte ha ritenuto che la n.7 sussista nel caso di manomissione di contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico e che, se presente, la fattispecie rimane perseguibile d'ufficio.
art. 157 c.p.
Richiamato dal ricorrente in riferimento alla prescrizione; la Corte ha esaminato il tema della decorrenza e dell'interruzione della prescrizione alla luce degli atti interruttivi presenti.
art. 161 c.p.
Norma sui termini di prescrizione e loro estensione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha calcolato il termine prescrizionale prolungato e verificato che la contestazione suppletiva è intervenuta prima del suo compiersi, anche tenendo conto degli atti interruttivi (decreto penale e decreto di giudizio).
art. 517 c.p.p.
Riferimento alla disciplina dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha affermato che la contestazione suppletiva può essere formulata anche prima dell'istruttoria sulla base di elementi già acquisiti nel fascicolo del PM, per cui la doglianza sulla non conformità all'art. 517 c.p.p. è infondata.
art. 6 CEDU
Il ricorrente ha invocato il diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che il diritto non sia stato violato dalla contestazione suppletiva dell'aggravante né dalla durata del procedimento, alla luce delle interruzioni e del diritto di difesa esercitabile.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio della ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto la contestazione e il procedimento compatibili con tale principio alla luce degli atti interruttivi e delle garanzie difensive.
Legge di riforma "Cartabia" (legge 134/2021)
La difesa ha dedotto l'applicabilità del nuovo regime di perseguibilità a querela per alcuni furti; la Corte ha osservato che la presenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 esclude l'applicabilità della perseguibilità a querela, essendo in questo caso mantenuta la perseguibilità d'ufficio.
art. 20-bis c.p. / DLgs 150/2022 (Capo III, legge n. 689/1981 modificata)
Riferimento alle modifiche sul regime delle pene sostitutive per le pene brevi. La Corte ha rilevato che il decreto legislativo è entrato in vigore dopo la sentenza di appello e quindi non poteva essere applicato retroattivamente al procedimento in esame; resta però la possibilità di istanza ex art. 666 c.p.p. al giudice dell'esecuzione dopo l'irrevocabilità.
art. 666 c.p.p.
Indica la possibilità per il condannato di chiedere l'applicazione di pene sostitutive al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ricordato tale rimedio come percorribile dopo l'entrata in vigore della riforma e l'irrevocabilità della sentenza.
art. 83, comma 12-ter, D.L. 18/2020
Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; segnalata solo in atti processuali e non decisiva per il merito.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di aggravanti può essere formulata anche prima dell'istruttoria dibattimentale e sulla base di elementi già acquisiti nel fascicolo del PM: non è necessario che gli elementi emergano per la prima volta in dibattimento.
- La presenza dell'aggravante "destinazione a pubblico servizio" (art. 625 n.7 c.p.) mantiene la perseguibilità d'ufficio del furto di energia elettrica nonostante riforme che, in altri casi, abbiano reso il reato perseguibile a querela.
- Gli atti che interrompono la prescrizione (es. decreto penale di condanna, decreto di giudizio a seguito di opposizione) sono determinanti per il calcolo del termine prescrizionale: va sempre verificata la cronologia degli atti per valutare la decorrenza della prescrizione.
- Le modifiche normative entrate in vigore dopo la pronuncia di merito non si applicano automaticamente; il condannato può, comunque, avvalersi di rimedi successivi (es. istanza al giudice dell'esecuzione ex art. 666 c.p.p.) se la nuova normativa è più favorevole.
- La Corte di Cassazione è generalmente inammissibile a riesaminare la valutazione di merito delle prove: le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa della prova sono dichiarate inammissibili.
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