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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-8/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 maggio 2021. — L.R. contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi d’inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato in uno Stato terzo che ha concluso con l’Unione europea un accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati parti di tale accordo – Decisione definitiva adottata dal Regno di Norvegia. — Causa C-8/20

Giurisprudenza europea62020CJ0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che una precedente domanda respinta dalla Norvegia possa trasformare in "domanda reiterata" la successiva domanda presentata in Germania. La definizione di domanda reiterata nella direttiva 2013/32 richiede una domanda precedente rivolta a uno Stato membro e una decisione definitiva adottata secondo il diritto UE. L’accordo UE-Islanda-Norvegia e l’applicazione del sistema Dublino III non consentono di estendere per analogia l’ipotesi di inammissibilità.

Inammissibilità della domanda di protezione internazionale: una domanda presentata in uno Stato membro non può essere qualificata come "domanda reiterata" per il solo fatto che una domanda precedente sia stata respinta da uno Stato terzo, anche se aderente al sistema Dublino tramite accordo con l’UE.

La questione giuridica

Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale come "domanda reiterata" quando la domanda precedente dello stesso soggetto sia stata respinta non da uno Stato membro, ma dalla Norvegia, Stato terzo che applica il regolamento Dublino III in forza dell’accordo UE-Islanda-Norvegia.

Principio di diritto

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 2, lettera q), osta a una normativa nazionale che consenta di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata a uno Stato membro solo perché una precedente domanda di asilo dello stesso richiedente è stata respinta da uno Stato terzo, anche se tale Stato terzo applica il regolamento Dublino III in forza di un accordo con l’Unione. La nozione di "domanda reiterata" presuppone infatti una domanda precedente rivolta a uno Stato membro e una decisione definitiva adottata ai sensi della direttiva 2013/32; una decisione di rigetto resa da uno Stato terzo non rientra in tale definizione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 2, lettere b), e) e q), direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, direttiva 2011/95/UE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III)
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 19, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia

Inammissibilità della domanda di asilo e nozione di domanda reiterata

Si tratta di un rinvio pregiudiziale proposto dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht in una controversia tra un cittadino iraniano, L.R., e la Repubblica federale di Germania. Il giudice tedesco chiedeva se una domanda di protezione internazionale presentata in Germania potesse essere respinta come inammissibile quale "domanda reiterata" quando una domanda precedente dello stesso soggetto era stata respinta in Norvegia.

Fatti e procedimento principale

L.R. aveva presentato una domanda di asilo in Germania nel 2014. Dagli accertamenti era emerso che egli aveva già chiesto asilo in Norvegia nel 2008 e che tale domanda era stata respinta nel 2009; successivamente era stato allontanato verso l’Iran. Le autorità tedesche avevano chiesto alla Norvegia la presa in carico, ma quest’ultima aveva rifiutato richiamando la cessazione della propria competenza ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino III. L’Ufficio federale tedesco aveva allora respinto la nuova domanda come inammissibile, qualificandola come seconda domanda ai sensi del diritto nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2013/32/UE, segnatamente l’articolo 2, lettere b), e) e q), e l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d);
  • la direttiva 2011/95/UE, che disciplina la qualifica di beneficiario di protezione internazionale e il contenuto della protezione;
  • il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), in particolare gli articoli 3, 18 e 19;
  • l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se fosse compatibile con la direttiva 2013/32 una disciplina nazionale che consente di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale come reiterata quando la domanda precedente è stata respinta non da uno Stato membro, ma dalla Norvegia, Stato terzo associato al sistema Dublino.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca in modo esaustivo i casi in cui una domanda può essere dichiarata inammissibile. La nozione di "domanda reiterata" dell’articolo 2, lettera q), presuppone una domanda precedente di protezione internazionale e una "decisione definitiva" ai sensi della stessa direttiva.

Secondo la Corte:

  • una "domanda di protezione internazionale" è, per definizione, una richiesta rivolta a uno Stato membro;
  • una "decisione definitiva" è una decisione che riconosce o nega lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95 e non più impugnabile nel sistema di ricorso previsto dalla direttiva 2013/32;
  • una decisione adottata da uno Stato terzo non rientra in tale nozione.

Ne consegue che una domanda presentata a uno Stato membro dopo il rigetto di una precedente domanda da parte di uno Stato terzo non può essere qualificata come "domanda reiterata" ai fini dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

Effetto dell’accordo UE-Islanda-Norvegia

La Corte riconosce che, in forza dell’accordo, la Norvegia applica il regolamento Dublino III. Tuttavia, osserva che tale circostanza consente eventualmente di attivare i meccanismi di presa in carico previsti dal regolamento, ma non autorizza uno Stato membro a considerare la nuova domanda come reiterata se la precedente è stata respinta da uno Stato terzo. L’accordo non richiama la direttiva 2011/95 né la direttiva 2013/32, e non consente di equiparare uno Stato terzo a uno Stato membro per l’applicazione della causa di inammissibilità in esame. La Corte esclude inoltre che tale equiparazione possa dipendere da una valutazione concreta dell’equivalenza del sistema di asilo norvegese, per ragioni di certezza del diritto.

Decisione / dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), osta alla normativa di uno Stato membro che preveda la possibilità di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, quando la sua precedente domanda di asilo era stata respinta da uno Stato terzo che attua il regolamento Dublino III in forza dell’accordo con l’Islanda e la Norvegia.

Principio affermato

La qualifica di "domanda reiterata" ai sensi della direttiva 2013/32 richiede che la domanda precedente sia stata presentata a uno Stato membro e decisa con una decisione definitiva nel quadro del sistema comune europeo di asilo; il rigetto da parte di uno Stato terzo non consente, da solo, di dichiarare inammissibile la successiva domanda presentata a uno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieasiloprotezione internazionaleprocedure di esame delle domandeammissibilità della domandacooperazione con stati terzi

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