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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02649/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un complesso di sette immobili destinati ad impianti eolici. L'Ufficio aveva confermato la categoria D/8 e la rendita catastale senza scorporare dal valore delle torri eoliche i cd. 'imbullonati'. La società proprietaria aveva impugnato gli avvisi dinanzi alla CTP, che aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente, ritenendo che le torri di sostegno fossero indispensabili al funzionamento dell'aerogeneratore e dovessero essere escluse dalla stima catastale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, ultimo periodo, l. n. 208/2015, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la torre come impianto funzionale al processo produttivo, invece che come parte da includere nella rendita; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che la torre non partecipa alla trasformazione dell'energia e quindi non avrebbe dovuto essere assimilata alle componenti impiantistiche escluse dalla norma.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, rilevando che, dopo l'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali deve tener conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma deve escludere macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte ha affermato che la torre dell'impianto eolico, pur avendo consistenza strutturale, è parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore ed è funzionale al processo produttivo di energia eolica, sicché non va computata nella rendita. Ha inoltre escluso rilievo alla censura sull'omesso esame, osservando che la questione non risultava tempestivamente posta e, comunque, mancavano elementi oggettivi idonei a sorreggerla. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma va letta nel senso che l'elemento decisivo non è la sola stabilità materiale del bene, ma la sua funzionalità rispetto allo specifico processo produttivo; perciò anche una struttura fisicamente connessa al suolo può essere esclusa dalla stima se rientra nella componente impiantistica funzionale alla produzione.

  • art. 4 r.d.l. n. 652/1939

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    È richiamato per la nozione generale di immobile urbano nell'ambito della disciplina catastale.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    "l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    È usato per ribadire che, ai fini catastali, rilevano le unità dotate di autonomia funzionale e reddituale, secondo una nozione che si coordina con quella di costruzione stabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge, ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto inammissibilmente o comunque infondatamente dedotto in assenza di tempestiva allegazione e di elementi oggettivi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo la l. n. 208/2015 occorre distinguere tra componenti immobiliari e componenti impiantistiche: le prime restano nel perimetro della stima, le seconde vanno escluse se funzionali allo specifico processo produttivo.
  • La verifica ai fini catastali non dipende in modo decisivo dalla sola stabilità o infissione al suolo del manufatto, ma dalla sua funzione economico-produttiva nel ciclo di produzione a cui è asservito.
  • Una struttura che, pur avendo consistenza edilizia o struttura stabile, costituisca parte inscindibile dell'impianto produttivo e ne sia essenziale al funzionamento può essere sottratta alla rendita se rientra nella nozione di componente impiantistica esclusa dalla legge.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può fondarsi su questioni non tempestivamente dedotte nel giudizio di merito né su mere affermazioni apodittiche prive di adeguato supporto fattuale.

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