Cassazione Penale, Sentenza n. 28502/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'aggravamento della misura cautelare (da divieto di dimora nella provincia di Salerno a custodia cautelare in carcere) sostenendo vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere considerata l'esistenza di un disturbo psicotico con invalidità del 75% e la necessità di un percorso terapeutico-riabilitativo compatibile con misure non custodiali; la difesa ha richiamato anche una perizia in altro procedimento e precedenti miglioramenti durante una misura di sicurezza in struttura residenziale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e con argomentazioni di fatto, rilevando che la valutazione sulla gravità delle violazioni e sull'inidoneità delle misure non custodiali è rimessa al giudice di merito. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici di merito che hanno aggravato la misura sulla base della pluralità di violazioni (inclusa la manomissione del dispositivo elettronico) e della perizia che indicava pericolosità e incapacità di autocontrollo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda; non è stata disposta la remissione in libertà e si è ordinato l'adempimento di quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di sostituire la misura non custodiale con una più grave in caso di violazioni che dimostrino l'inadeguatezza della misura a fronteggiare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice di merito
art. 612-bis cod. pen.
Norma penalmente rilevante rispetto ai fatti per cui è stata disposta la cautela (indicato come reato a carico dell'indagato); la sentenza non entra nel merito sostanziale del reato, ma rileva la gravità complessiva delle condotte
art. 629 cod. pen.
Altro articolo penale richiamato nell'ordinanza come fatto rilevante ai fini delle esigenze cautelari; la Corte utilizza la gravità dei reati contestati come contesto per la valutazione della misura
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti in caso di provvedimento che non comporta la remissione in libertà dell'indagato; è disposto l'invio di atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i rilievi che si fondano su valutazioni di merito (es. gravità delle violazioni, pericolosità, inaffidabilità) sono insindacabili in cassazione se motivati e non manifestamente illogici
- L'aggravamento della misura ex art. 276 c.p.p. è esercizio di discrezionalità del giudice e può essere disposto quando le violazioni delle prescrizioni dimostrino l'inadeguatezza della misura non custodiale a impedire la reiterazione
- La mera allegazione della patologia o della necessità di trattamento non è sufficiente: la difesa deve produrre elementi concreti che dimostrino l'incompatibilità della custodia cautelare con le cure necessarie o che misure terapeutiche alternative possano concretamente prevenire il pericolo di reiterazione
- Condotte concrete come la manomissione di dispositivi di controllo o la reiterazione sistematica di violazioni rafforzano la motivazione per l'aggravamento poiché indicano incapacità di autocontrollo e pericolosità
- Per ottenere un riesame favorevole dell'aggravamento cautelare, è utile documentare con perizie aggiornate, programmi terapeutici attivi e disponibilità della struttura di cura a trattamento compatibile con la misura, dimostrando l'efficacia e l'attuabilità di misure alternative
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