Corte di giustizia, Sentenza C-745/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2024. — Micreos Food Safety BV contro Eniaios Foreas Elenchou Trofimon (E.F.E.T.). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Articolo 3, paragrafo 2 – Sostanza volta ad eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale – Nozione – Contaminazione da batterio patogeno Listeria monocytogenes – Sostanza volta a prevenire la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale e che si applica al di fuori dei macelli durante le ultime fasi del processo di produzione – Immissione in commercio – Approvazione preventiva da parte della Commissione europea. — Causa C-745/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il divieto di usare sostanze diverse dall’acqua per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale riguarda tutte le fasi della filiera e non soltanto i macelli. Un prodotto volto a prevenire la presenza di Listeria monocytogenes in alimenti pronti per il consumo, come Listex™ P100, è quindi soggetto alla previa approvazione della Commissione. Di conseguenza, la seconda questione sulla qualificazione come additivo o coadiuvante tecnologico non è stata esaminata.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004: un prodotto anti-Listeria usato nelle fasi finali della produzione di alimenti di origine animale deve essere previamente approvato dalla Commissione come sostanza per eliminare la contaminazione superficiale.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004 debba essere interpretato nel senso che un prodotto come Listex™ P100, destinato a prevenire la presenza di Listeria monocytogenes negli alimenti di origine animale pronti per il consumo e applicato al di fuori dei macelli nelle ultime fasi del processo produttivo, rientri nella nozione di sostanza per eliminare la contaminazione superficiale e richieda quindi la preventiva approvazione della Commissione; in via subordinata, se tale prodotto debba essere qualificato come additivo alimentare o coadiuvante tecnologico ai sensi del regolamento n. 1333/2008.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004 si applica non solo ai macelli ma a tutti gli operatori del settore alimentare e a tutte le fasi del processo produttivo degli alimenti di origine animale; pertanto, un prodotto come Listex™ P100, destinato a prevenire la presenza di Listeria monocytogenes su tali alimenti, rientra nella nozione di sostanza usata per eliminare la contaminazione superficiale e può essere immesso sul mercato solo previa approvazione della Commissione europea, anche se presentato come strumento di prevenzione o come eventuale coadiuvante tecnologico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (CE) n. 852/2004
- Regolamento (CE) n. 853/2004
- Regolamento (CE) n. 1333/2008
- Regolamento (CE) n. 2073/2005
- Regolamento (UE) 2019/1243
Rinvio pregiudiziale su decontaminazione degli alimenti di origine animale e approvazione preventiva
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato greco in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti di origine animale. La controversia oppone Micreos Food Safety BV all’organismo greco EFET e verte sull’accesso al mercato del prodotto Listex™ P100, impiegato per contrastare la presenza di Listeria monocytogenes in alimenti pronti al consumo.
Fatti e procedimento principale
Micreos Food Safety produce un prodotto a base di fagi, il Listex™ P100. Dopo vari contatti con la Commissione, la società aveva chiesto l’approvazione del prodotto come decontaminante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004. La Commissione aveva però interrotto la procedura di approvazione per mancanza del necessario sostegno nel comitato permanente competente.
Successivamente, Micreos ha sostenuto che il prodotto non fosse un decontaminante, ma un coadiuvante tecnologico ai sensi del regolamento n. 1333/2008. Nel 2020 ha quindi chiesto l’autorizzazione all’immissione sul mercato greco come coadiuvante tecnologico, ma l’EFET ha respinto la domanda, tra l’altro per mancanza di un quadro giuridico nazionale e per le riserve scientifiche espresse dall’EFSA. Il ricorso contro tale diniego ha portato al rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004 si applichi a un prodotto come Listex™ P100, usato nelle fasi finali della produzione e fuori dai macelli, per prevenire la presenza di Listeria monocytogenes;
- in caso di risposta negativa, se il prodotto debba essere qualificato come additivo alimentare o coadiuvante tecnologico ai sensi del regolamento n. 1333/2008.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto le definizioni contenute nel regolamento n. 178/2002, in particolare quelle di:
- "operatore del settore alimentare";
- "pericolo".
Sono inoltre rilevanti:
- l’articolo 2 del regolamento n. 852/2004, che definisce, tra l’altro, "contaminazione" come presenza o introduzione di un pericolo;
- l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004, che vieta l’uso di sostanze diverse dall’acqua potabile o pulita per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo approvazione della Commissione;
- l’allegato I, punto 8.1, del regolamento n. 853/2004, sulla nozione di prodotti di origine animale;
- gli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1333/2008, sulle nozioni di additivo alimentare e coadiuvante tecnologico.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004 non si limita ai macelli. Il testo fa riferimento agli "operatori del settore alimentare" in generale, e il regolamento n. 853/2004, letto insieme ai regolamenti n. 178/2002 e n. 852/2004, adotta una nozione ampia di operatore e di stabilimento. Anche il considerando 18 conferma che i requisiti igienici si applicano a tutti i tipi di stabilimenti.
La Corte esclude inoltre che il campo di applicazione sia limitato alle carcasse o alle fasi iniziali della lavorazione. La definizione di prodotti di origine animale dell’allegato I include espressamente alimenti come il miele e il sangue, cioè prodotti che non provengono dai macelli. Ne deriva che l’articolo 3, paragrafo 2, vale per tutti i prodotti di origine animale e per tutte le fasi del processo produttivo.
Quanto alla nozione di "contaminazione", la Corte rileva che il regolamento n. 852/2004 la definisce in modo ampio come presenza o introduzione di un pericolo. Poiché il pericolo è definito dal regolamento n. 178/2002 come un agente biologico in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute, la prevenzione della presenza di Listeria monocytogenes non è esclusa dal campo della norma: prevenire lo sviluppo del batterio a livelli superiori a quelli consentiti equivale, nel caso concreto, a eliminare una contaminazione.
La Corte sottolinea infine che la finalità del regolamento n. 853/2004 è garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e rafforzare le norme igieniche per i prodotti di origine animale. In questa prospettiva, la disciplina privilegia misure preventive e un controllo preventivo dell’uso di sostanze decontaminanti.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004 richiede l’approvazione della Commissione europea per l’uso di un prodotto come Listex™ P100, destinato a prevenire la presenza di Listeria monocytogenes negli alimenti di origine animale pronti per il consumo.
Poiché la risposta è stata affermativa, la seconda questione, relativa alla qualificazione del prodotto come additivo alimentare o coadiuvante tecnologico, non è stata esaminata.
Principi affermati
La pronuncia afferma che:
- l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 853/2004 si applica a tutti gli operatori del settore alimentare e non solo ai macelli;
- la nozione di eliminazione della contaminazione superficiale comprende anche l’azione preventiva contro la presenza di un pericolo biologico come Listeria monocytogenes;
- l’uso di un prodotto con tale funzione richiede la previa approvazione della Commissione europea, prima della sua immissione sul mercato dell’Unione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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