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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23629/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati definiti da due diverse sentenze di condanna: una del Tribunale di Milano per evasione, e una successiva decisione della Corte d'appello di Milano per evasione e lesioni personali. Secondo la difesa, le condotte sarebbero state avvinte da un medesimo disegno criminoso, valorizzando le modalità esecutive, il contesto dei fatti e lo stato di tossicodipendenza del condannato. La Corte d'esecuzione aveva però escluso che dagli atti emergessero elementi significativi della previa programmazione unitaria, osservando che il semplice allontanamento dal domicilio e il luogo di consumazione dei fatti non erano indicatori idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso, e che lo stato di tossicodipendenza non bastava a fondare, di per sé, la continuazione. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto, in sostanza, il vizio del diniego della continuazione e l'illogicità/contraddittorietà della motivazione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e fossero inoltre prive di specifica critica alle rationes del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sorretto da motivazione logica e completa, e che il ricorrente non si confrontasse realmente con le argomentazioni del giudice dell'esecuzione. In particolare, ha confermato che per il riconoscimento della continuazione è necessario un previo programma criminoso unitario, non desumibile dalla mera analogia tra i reati, dal contesto in cui sono stati commessi, da una generica spinta a delinquere o dallo stato di tossicodipendenza. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    L'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la dimostrazione di elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente una mera riproposizione di censure generiche o una diversa lettura dei fatti.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione presuppone un programma delittuoso previamente ideato e voluto, che abbracci fin dall'origine anche i reati successivi almeno nelle loro linee essenziali; non coincide con una generica propensione a delinquere o con un'abitualità criminosa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, richiede la prova di un medesimo disegno criminoso previamente elaborato, non essendo sufficiente la sola ripetizione di reati dello stesso tipo o maturati in un analogo contesto fattuale.
  • Il giudice non può desumere la continuazione da un generico stile di vita delinquenziale, da una mera tendenza a commettere reati o dal bisogno di reperire denaro, perché tali elementi attengono piuttosto all'abitualità o professionalità nel reato.
  • Lo stato di tossicodipendenza non introduce alcuna presunzione di continuazione: può essere un elemento da valutare, ma non sostituisce l'onere di allegare e dimostrare una preventiva programmazione unitaria dei reati.
  • In sede di legittimità non è consentita una diversa rilettura del materiale fattuale o l'adozione di una ricostruzione alternativa più favorevole al ricorrente, se il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Chi invoca la continuazione ha l'onere di indicare specifici elementi sintomatici della previa programmazione comune; in difetto, l'istanza rischia di tradursi in un beneficio automatico incompatibile con la struttura dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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